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COMUNE DI PRESSANA
Provincia di Verona
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE
Allegato: delibera Consiglio Comunale n........ del .............
esecutiva il ...........................................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dante Leuzzi
TITOLO I – FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina le attività che il comune di Pressana esplica nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficienza pubblica, attribuiti ai comuni con l’art. 25 DPR 616/77 e dall’art. 9 legge 142/90, al fine dell’erogazione dei servizi socio-assistenziali, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone.
Per gli interventi a favore delle persone si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di ci a decreto legislativo 31/3/98 n. 109, con modalità integrative ai sensi dell’art. 3 del decreto medesimo e del decreto del D.P.C.M. del 7/5/99.
Art. 2 Interventi e prestazioni
Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l’aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l’integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Pressana attiva:
Art. 2-bis
Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art. 3 del presente regolamento, possono essere concessi riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi o contributi per l’accesso agli stessi:
TITOLO II INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
Art. 3 Criteri per la determinazione della situazione economica
La valutazione della situazione economica di chi richiede l’intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal
richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e a quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. Il riferimento è la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del DPR 30/5/89 n. 223. Per particolari erogazioni si potrà fare riferimento ad eventuali situazioni di fatto.
La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:
Qualora l’individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all’intero nucleo e con la seguente equivalenza:
a)
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Numero dei componenti |
parametro |
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1 |
1,00 |
|
2 |
1,57 |
|
3 |
2,04 |
|
4 |
2,46 |
|
5 |
2,85 |
Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.
Art. 4 Definizione di reddito
Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:
I redditi di cui sopra sono calcolati al netto dalle imposte.
Dalla predetta somma si detrae l’ammontare del canone di affitto pagato e documentato.
Art. 5 Definizione di patrimonio
Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:
fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore dell’imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di possesso nel periodo d’imposta considerato.
Dalla somma dei valori così determinati si detrae l’ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell’anno precedente per mutui contratti per l’acquisto di tali immobili.
l’individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l’entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti.
A tale fine la valutazione dell’intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000 per i soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un’abitazione di proprietà.
Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.
SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITA’ DEI SOGGETTI
TITOLO III MINIMO VITALE
Art. 6 Definizione
Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
Il Comune di Pressana assume, quale quota base del "minimo vitale" l’importo mensile pari alla pensione minima per i lavoratori dipendenti erogata dall’ INPS al netto del costo d’affitto purchè questo non superi il 50% della quota base nel qual caso si detrae una somma pari al 50% della quota base. Per la persona sola il "minimo vitale" è pari al 120% della quota base.
Il "minimo vitale" del nucleo si calcola come segue:
Per i componenti il nucleo familiare che per malattia o minorazioni non siano in grado di provvedere senza l’altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali, viene calcolata una somma pari al 150% della quota base.
Art. 7 Caratteristiche degli interventi
Il Comune di Pressana attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.
Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:
Art. 8 Destinatari
Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all’articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all’anagrafe della popolazione residente del Comune di Pressana.
Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all’art. 6.
I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di L. 70.000.000 al netto dell’eventuale debito residuo per mutuo contratto per l’acquisto di tale abitazione.
Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a L. 5.000.000.
Ai soli fini del minimo vitale i redditi da lavoro sono considerati al netto di ogni ritenuta con riferimento alle dodici mensilità.
Art. 9 Modalità di presentazione della domanda
La domanda va presentata all’ufficio protocollo comunale corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 04/01/1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per loa determinazione della situazione economica del nucleo familiare.
Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109.
Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l’istruttoria della domanda.
Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l’identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.
In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d’ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.
Art. 10 Beni mobili registrabili
Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l’eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell’art. 2683 del codice civile.
La dichiarazione deve essere riferita all’intero nucleo familiare.
Art. 11 Istruttoria della domanda
La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni.
All’occorrenza potrà essere chiesto il parere della Commissione Assistenza di cui all’art. 15 primo comma lettera c).
Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.
Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Comunale.
L’Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell’ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale.
Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell’alloggio.
Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 7.
Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l’ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall’attribuzione di "vantaggi economici".
Art. 12 Assegnazione dell’assistenza economica - modalità e limiti
La Giunta Comunale sulla base del progetto di intervento predisposto dall’Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l’assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.
Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a L. 500.000 mensili e per non più di 12 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.
L’ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a L. 600.000 e potrà essere ripetuto nell’esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo
vitale, si vengono a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.
Alle famiglie numerose con 4 o più figli minori e/o a carico possono essere attribuiti dei vantaggi economici con lo scopo di tutelare la famiglia nell’integrazione sociale, tali vantaggi possono manifestarsi con esoneri e/o contributi circa l’utilizzo dei servizi comunali in deroga alla normale disciplina.
L’attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l’entità dei sussidio; all’occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati dalle mense comunali o nella consegna di alimenti crudi.
La liquidazione dell’aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese con atto del responsabile del servizio secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.
In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d’urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.
La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.
Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell’aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.
Art. 13 Commissione Servizi Sociali
Il Sindaco nomina la Commissione Servizi Sociali, a carattere consultivo, con i seguenti compiti:
La Commissione è composta da:
La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che l’ha nominata e comunque fino alla nomina della nuova Commissione costituita dal Sindaco neo eletto o riconfermato.
La Commissione è validamente riunita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
In sede di prima applicazione del regolamento, la commissione in oggetto si identifica con la vigente commissione assistenza.
TITOLO IV ASSISTENZA DOMICILIARE
Art. 14 Definizione
Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l’abitazione dell’utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.
Il servizio è rivolto:
Art. 15 Finalità
Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.
Art. 16 Prestazioni
Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:
Art. 17 Ammissione al servizio
L’ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile del Servizio sulla base di un progetto elaborato dall’Assistente Sociale che ha istruito il caso.
L’eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell’interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.
Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli art. 3 e seguenti del presente regolamento.
L’ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.
Art. 18 Criteri di ammissione
L’ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall’Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie.
L’ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda.
In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.
In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:
Art. 19 Partecipazione al costo del servizio
La Giunta Comunale determina annualmente la partecipazione al costo del servizio a carico degli utenti che beneficiano del servizio di Assistenza domiciliare sulla base delle seguenti fasce di reddito riferito a 12 mensilità:
fino a L. 900.000 mensili servizio gratuito
da L. 901.000 a L. 1.200.000 mensili contributo utente del 20%
da L. 1.201.000 a L. 1.600.000 mensili contributo utente del 40%
da L. 1.601.000 a L. 1.800.000 mensili contributo utente del 60%
da L. 1.801.000 a L. 2.400.000 mensili contributo utente del 80%
da L. 2.401.000 servizio tutto a carico dell’utente
La valutazione della condizione economica, individuata seconda le modalità di cui all’art. 3 e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l’intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.
Il contributo è richiesto fino alla concorrenza del costo del servizio.
Art. 20 Assistenza Domiciliare integrata
L’Assistenza Domiciliare Integrata consiste nell’insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate a domicilio di anziani non autosufficienti.
Quando l’Unità Operativa Distrettuale ammette al servizio l’anziano, il Comune provvederà se necessario, attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare anche in deroga ai criteri di cui all’art. 17, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate in sede di bilancio.
Art. 21 Pasti a domicilio
Il Comune attiva un servizio di consegna pasti a domicilio o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento, destinato a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente.
La richiesta è istruita dall’Assistente Sociale e l’ammissione al servizio è disposta dal Responsabile del Servizio con atto in cui è anche indicato il corrispettivo della prestazione. Per coloro che si trovino nella situazione economica al di sotto della soglia del minimo vitale, il costo del pasto è posto a carico dei parenti di cui all’art. 23 e, se non ci sono parenti tenuti agli alimenti, il comune contribuirà alla spesa per una percentuale del 50%.
Negli altri casi è a pagamento.
Per valutare la situazione economica del richiedente si fa riferimento a quanto previsto negli art. 3 e seguenti del presente regolamento.
TITOLO V INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI O DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE
Art. 22 Definizione
Per integrazione della retta di ricovero dell’anziano in struttura protetta si intende l’intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari, con esclusione dell’assistenza domiciliare integrata già regolarmente con l’art. 20.
L’integrazione ha luogo solo nel caso in cui l’anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l’utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.
Art. 23 Finalità
L’integrazione della retta ha lo scopo di garantire all’anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell’intervento assistenziale a parità di bisogni.
Art. 24 Domanda ed istruttoria
Per poter beneficiare dell’integrazione della retta, l’anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 3 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.
Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Per avere diritto all’integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall’art. 154 del T.U. 18/6/1931 n. 773 e dall’art. 279 del R.D. 6/5/1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l’istituto del domicilio di soccorso.
Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall’anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.
Prima di determinare l’ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.
In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.
Nella valutazione dell’intervento avrà carattere di rilevanza lo stato di salute ed autosufficienza del soggetto anziano.
Art. 25 Retta a carico dell’anziano o del disabile
L’anziano o disabile è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:
Art. 26 Recupero del credito
Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possegga beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all’Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.
Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:
Il Comune, in caso di inadempienza all’obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.
Art. 27 Concorso dei parenti obbligati
Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi ex art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale ovvero, avendone i mezzi, un’assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico derivanti dal ricovero, in base alla legge n. 6972 del 17/7/1890.
In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero della spesa sostenuta
In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall’anziano, dopo aver verificato la loro situazione economica.
La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall’art. 3 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.
Art. 28 Ammissione a beneficio
L’integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall’anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Responsabile del Servizio in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell’istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.
In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all’esito della domanda.
I termini procedurali sono quelli stabiliti dall’art. 16.
TITOLO VI INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO
Art. 29 Definizione
Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente protetto di persona svantaggiata seguita dal servizio assistenziale del Comune, con spesa parziale o totale a carico del Comune stesso.
Lo scopo dell’inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l’esperienza lavorativa consente:
Art. 30 Destinatari
L’inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che siano in carico al servizio assistenza del Comune.
Art. 31 Modalità di attuazione
La Giunta Comunale, in sede di formulazione del piano esecutivo di gestione, determina l’ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare per gli interventi lavorativi protetti.
Il medesimo organo, previa stipula di apposita convenzione, individua la cooperativa sociale o altro ambiente protetto a cui affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti svantaggiati.
Il servizio assistenza sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell’inserimento in una esperienza lavorativa.
Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergano i seguenti elementi:
Il Responsabile del Servizio, sulla base delle risorse finanziarie, del piano comunale degli inserimenti, della disponibilità della cooperativa sociale, determina gli inserimenti lavorativi e li comunica alla Cooperativa Sociale.
Art. 32 Oneri
Il Comune corrisponde, di norma, fino al 10% del costo orario comprensivo degli oneri aggiuntivi, per ogni programma di assunzione operata in virtù della presente convenzione.
La Cooperativa Sociale si farà carico della copertura della restante parte di quota spesa a mezzo dei proventi derivanti dall’attività lavorativa della persona svantaggiata.
Quando sia stabilito che, per il particolare tentativo di recupero sociale della persona svantaggiata, necessiti un inserimento lavorativo in ambiente comunale, senza corrispettivo per la Coop. Sociale, il Comune corrisponde il 100% del predetto costo orario.
Il costo orario per le assunzioni è stabilito annualmente dalla Cooperativa Sociale e comunicato al Comune per la programmazione degli inserimenti.
TITOLO VII FONDO SOCIALE PER L’AFFITTO
Art. 33 Definizione
Per fondo sociale per l’affitto si intende l’ammontare della risorsa economica che annualmente il Comune mette a disposizione a favore di quei nuclei familiari che sono impossibilitati, in tutto o in parte, al pagamento del canone di affitto. La Giunta Comunale determinerà annualmente se dare applicazione al presente titolo.
Art. 34 Destinatari
Sono destinatari dell’eventuale aiuto di carattere economico quei nuclei familiari, regolarmente iscritti all’anagrafe del Comune, che vivono in un alloggio con un canone di affitto la cui incidenza comporti per la famiglia stessa una situazione economica, calcolata ai sensi degli art. 3 e seguenti del presente regolamento, al di sotto della soglia del minimo vitale.
Il canone di affitto deve risultare da regolare contratto registrato all’Ufficio del Registro ovvero da contratto non registrato e ricevute di pagamento rilasciate dal proprietario dell’alloggio o da chi ne ha la gestione.
Art. 35 Domanda ed istruttoria
Il Servizio Sociale Comunale renderà nota alla popolazione residente, mediante pubblico manifesto, l’opportunità di avanzare domanda per ottenere un contributo sul canone di affitto.
Di norma l’avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi in data successiva a quella dell’annuale presentazione della dichiarazione dei redditi.
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa all’affitto pagato nonché la prescritta dichiarazione riferita a redditi e patrimonio.
Il Servizio Sociale Comunale accerterà l’esistenza di una situazione economica che, per effetto del canone di affitto, conduce il nucleo familiare al di sotto della soglia del minimo vitale ovvero l’aggrava.
Art. 36 Determinazione della quota di contributo
Ai fini del calcolo delle spettanze dovute a coloro che risultano averne titolo, il Servizio Sociale Comunale opererà come segue:
Il Responsabile del Servizio adotterà, con proprio provvedimento, l’assegnazione del contributo.
Eventuali ricorsi potranno essere esperiti con le procedure di cui agli art. 14 e seguenti del presente regolamento.
TITOLO VIII AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
Art. 37 Tipologia dei servizi socio-educativi
Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati all’art. 2-bis del presente regolamento.
Art. 38 Avvisi pubblici
I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea conoscenza al pubblico da parte dell’Amministrazione comunale, nelle forme rituali.
Art. 39 Costo dei servizi
I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall’Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.
Art. 40 Agevolazioni tariffarie
I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l’indicatore della situazione economica (I.S.E.) potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio ottenuto, graduati a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l’I.S.E..
Art. 41 Determinazione delle tariffe
L’entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabiliti annualmente dall’Amministrazione.
Art. 42 Documentazione dell’I.S.E.
Tutte le domande presentate all’Amministrazione, al fine di ottenere un sussidio o una prestazione, esclusi i casi espressamente previsti, dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 secondo le indicazioni di cui al decreto legislativo 31.3.1998, n. 109 e D.P.C.M. del 7.5.1999.
TITOLO IX DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 43 Assistenza in casi particolari
Quando l’assistenza economica, riconducibile al titolo III, riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l’intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Responsabile del Servizio sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell’intervento assistenziale formulata dal servizio sociale comunale.
In tal caso si prescinde dall’istruttoria formale della pratica e dall’accertamento dei requisiti economici di cui all’art. 8 e seguenti del presente regolamento.
In genere, salvo più gravi situazioni, l’assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.
Art. 44 Utilizzo dei dati personali
Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell’applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.
E’ altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall’interessato.
Art. 45 Decorrenza
Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.
Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.
TITOLO X MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23.12.1998, N. 448
Art. 46 Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
In favore dei nuclei familiari con tre o più figli, tutti in età inferiore ad anni 18, viene concesso un assegno integrativo di L. 200.000 mensili per 13 mensilità (rivalutato annualmente) a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato con i criteri dell’I.S.E. sia pari o inferiore a L. 31.000.000 annue.
Se il reddito si colloca in una fascia compresa tra 31 e 36 milioni, l’assegno sarà determinato in misura pari alla metà della differenza tra 36 milioni e il reddito ammesso al riccometro.
Il responsabile del servizio e/o il CAF (centro assistenza fiscale), in caso si regolare convenzione in atto, provvederà a formalizzare il provvedimento di assegnazione
Art. 47 Assegno di maternità
Per le madri, con figli nati successivamente al 1° luglio 1999, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità, è concesso un assegno di L. 200.000 mensili, per 5 mensilità (L. 300.000 mensili per parti successivi al 1° luglio 2000).
L’assegno spetta a condizione che il reddito del nucleo familiare, individuato sulla base dell’I.S.E. (riccometro) non superi 50 milioni annue.
L’assegno può essere corrisposto anche a integrazione di analogo indennizzo (di importo inferiore) percepito in regime di tutela della maternità. Il provvedimento di assegnazione verrà formalizzato con le modalità di cui al 3° comma art. 52.
Art. 48 Modalità di erogazione degli assegni
Le modalità di erogazione degli assegni suddetti saranno individuate attraverso appositi decreti interministeriali di applicazione dei provvedimenti.
TITOLO XI NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 49 Norma finale
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.
Art. 50 Abrogazione di precedenti disposizioni
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.
Art. 51 Norma transitoria