|
COMUNE DI PRESSANA
Provincia di Verona
REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENTI, ADULTI E
PORTATORI DI HANDICAP
Allegato: delibera Consiglio Comunale n........ del ............
esecutiva il ..........................................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Centra dott. ssa Paola
PREMESSA:
Riferimenti Legislativi
Il servizio domiciliare e le sue finalità sono previsti da leggi nazionali e regionali: L.R. 55/82; L.R. 72/75; L. 833/78.
La Legge Regionale n. 72/1975 all’art. 5 così afferma: " l’assistenza domiciliare tende a garantire le condizioni necessarie alla permanenza degli anziani nell’ambito del proprio nucleo familiare e viene attuata unitamente con gli altri servizi domiciliari dell’unità locale. Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività anche di aiuto domestico inerenti alle esigenze della famiglia dell’anziano. Le prestazioni sanitarie consistono nelle cure mediche ed infermieristiche, nelle cure semplici di riabilitazione e nel controllo delle condizioni igieniche".
La L.R. n. 55/1982 all’art. 6 prevede tra le competenze dei singoli Comuni "l’assistenza domiciliare ai minori, agli anziani, agli inabili in età lavorativa".
La L. 833/1978 prevede tra gli obiettivi del S.S.N. "la tutela della salute degli anziani anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione".
La L.R. 20/07/1989, n. 22 ribadisce che il servizio di assistenza domiciliare si configura come lo strumento privilegiato ed efficace nella complessiva azione di contrastare l’emarginazione elevando la qualità della vita della persona anziana.
Art. 1
Finalità
1) L’erogazione dei servizi domiciliari è disciplinata dal seguente regolamento:
2) Le finalità che il servizio di assistenza domiciliare si propone si posso
a) evitare l’emarginazione, la ospedalizzazione quando non sia indispensabile ed il ricovero in istituto;
b) salvaguardare l’integrità del nucleo familiare evitando lo sfaldamento anche temporaneo del nucleo stesso;
c) assicurare all’utente, sulla base di una diagnosi sociale e medica una serie di prestazioni che gli consentano un’esistenza dignitosa nel proprio domicilio;
d) aiutare la persona a conservare una rete di interessi e di interrelazioni;
e) garantire un’azione educativa che stimoli nella persona con difficoltà capacità di adattamento e di autonomia.
Art. 2
Destinatari
Gli utenti potenziali del servizio non sono specifiche categorie di cittadini, bensì tutte le persone anziane che non siano in grado di assolvere ai propri bisogni quotidiani a causa di difficoltà derivanti da inabilità psicofisica, età avanzata, inadeguatezza del nucleo familiare, oltre a soggetti portatori di handicap.
Più specificatamente il servizio è rivolto ad adulti inabili ed anziani, a portatori di handicap, le cui esigenze non siano o non possano essere soddisfatte da parenti o da volontari, nè da prestazioni di terzi anche a pagamento.
Art. 3
Prestazioni
Il servizio domiciliare fornisce le seguenti prestazioni espletate dal personale addetto:
a) pulizie e governo della casa
b) commissioni varie: acquisti, riscossione pensioni, pagamento bollette, consegna e ritiro biancheria, eccetera.
c) accompagnamento e trasporto presso medici, ospedali, poliambulatori,
d) visite domiciliari di socializzazione e di formazione educativa
e) lavaggio, stiratura e manutenzione della biancheria
f) svolgimento di altre minute attività fuori e nell’abitazione dell’utente.
Risulta evidente che per ogni utente che accede al servizio deve essere individuato il tipo di prestazione da erogare in base al bisogno documentato, non dimenticando che tra le finalità del servizio vi è l’azione educativa volta a sviluppare capacità automiche che rendano, ove possibile, reversibile la condizione di bisogno.
Art. 4
Modalità di effettuazione del servizio
Il Comune può effettuare il servizio con proprio personale, ovvero appaltandolo a struttura esterna a ciò abilitata.
In ogni caso gli operatori coinvolti nella realizzazione del servizio domiciliare dovranno essere professionalmente abilitati.
In particolare, si stabilisce che per i bisogni a carattere sanitario il personale dovrà essere di tipo infermieristico.
Art. 5
Modalità di attivazione del servizio
L’assistente sociale ha il compito di verificare, segnalare situazioni potenziali di servizio nel territorio e ricevere le richieste degli utenti e provvedere alla loro istruttoria completa. Essa verifica il bisogno tramite la raccolta dati sulla situazione economica, familiare ed ambientale del richiedente, oltre che sulle sue condizioni psicofisiche.
Individuato il bisogno, l’assistente sociale formula un progetto di intervento in cui viene indicato il tipo di prestazione da erogare e quantificati i tempi dello stesso.
Il progetto viene quindi inoltrato all’Amministrazione Comunale.
L’assessore ai servizi sociali sottopone il progetto alla Commissione Consiliare per l’assistenza per il parere di competenza.
Lo stesso progetto viene poi deciso dalla Giunta Comunale.
L’assistente sociale verifica l’efficienza e l’efficacia dei progetti ammessi, anche con visite al domicilio dell’utente, e mantiene gli opportuni contatti con strutture locali, pubblici servizi, medici di base, operatori ULSS e gruppi di volontariato.
L’assistente sociale ha la possibilità di attivare, in casi urgenti, il servizio direttamente, segnalandolo tempestivamente per la regolarizzazione amministrativa.
Art. 6
Tempi di presentazione delle domande di attivazione del servizio
Onde permettere gli opportuni stanziamenti nel Bilancio di previsione, le domande di ammissione al servizio devono pervenire all’amministrazione Comunale, complete della relazione dell’assistente sociale di cui all’articolo precedente, entro il mese di settembre per l’anno successivo.
Le istanze pervenute oltre tale termine ed in corso d’anno, per motivi d’urgenza, saranno prese in considerazione previa verifica delle necessarie disponibilità del bilancio.
Nel caso di non ammissione al servizio per l’esercizio in corso, le stesse sono ritenute valide per l’anno successivo.
Art. 7
Durata del servizio
L’ammissione alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare è stabilita per una durata non superiore all’anno, eventualmente rinnovabile tenendo conto:
- del permanere delle sue condizioni di bisogno
- della disponibilità del servizio con riferimento ad eventuali priorità.
Art. 8
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione alla spesa del servizio è stabilita conformemente alle fasce di reddito come indicate nell’allegata tabella "A".
La quota di partecipazione alla spesa verrà fissata sulla base del reddito complessivo goduto dall’intero nucleo familiare, documentato attraverso certificato di pensione, ultima dichiarazione dei redditi presentata, busta paga e quanto altro si riterrà opportuno richiedere, in al fine di determinare la situazione economica.
La commissione assistenza, nella valutazione di singoli casi particolari, può far riferimento allo stato di fatto comprensivo del reddito delle persone tenute per legge al mantenimento.
L’ammissione al servizio con partecipazione alla spesa può essere revocata, con preavviso scritto di almeno trenta giorni, qualora sopraggiungano richieste di non abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili.
La revoca potrà altresì disporsi nel caso venga raggiunto il tetto massimo delle ore eventualmente stabilite quale limite agli interventi complessivi.
Art. 9
Nell’eventualità che l’interessato o altro membro del suo nucleo familiare risulti proprietario o comproprietario di beni immobili che non siano l’abitazione di residenza e che i rimborsi ed i concorsi di cui all’articolo precedente non risultino sufficienti alla copertura integrale dell’onere sostenuto per il servizio, l’interessato medesimo potrà essere chiamato alla cessione al Comune dei beni immobili contro il diritto di assistenza domiciliare con onere anche parzialmente a carico dello stesso Comune.
Il Comune acquisirà tali beni solo qualora ne ravvisi l’opportunità economica, in relazione alla loro consistenza ed alla misura dell’onere posto a proprio carico per il servizio di assistenza.
Nel caso l’assistito abbia degli eredi si procederà alla costituzione a favore del Comune di ipoteca di I° grado sui beni immobili di chi sopra e fino alla concorrenza del credito dello stesso Comune.
Art. 10
Costo del servizio
Il costo del servizio dell’assistenza domiciliare è fissato annualmente con atto della Giunta Comunale, sentita la competente Commissione Assistenza.
Allegato "A" al Regolamento
del servizio di assistenza domiciliare ad anziani,
non autosufficienti, adulti e portatori di handicap
approvato con delibera di C.C. n. del ..............
FASCE DI REDDITO PER CONTRIBUZIONE AL SERVIZIO
(Riferite al reddito complessivo lordo di tutto il nucleo familiare e per mese).
1^ fascia - Reddito fino a L. 900.000=
Servizio a totale carico del Comune
2^ fascia - Reddito da L. 900.001= a L. 1.200.000=
Contributo a carico dell’utente del 20% del costo/ora del servizio*
3^ fascia - Reddito da L. 1.200.001= a L. 1.600.000=
Contributo a carico dell’utente del 40% del costo/ora del servizio*
4^ fascia - Reddito da L. 1.600.001= a L. 2.000.000=
Contributo a carico dell’utente del 60% del costo/ora del servizio*
5^ fascia - Reddito da L. 2.000.001= a L. 3.000.000=
Contributo a carico dell’utente dell’80% del costo/ora del servizio*
6^ fascia - Reddito oltre L. 3.000.000=
Contributo a carico dell’utente del 100% del costo/ora del servizio*
* Come fissato annualmente dall’Amministrazione Comunale.
REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
AD ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENTI, ADULTI
E PORTATORI DI HANDICAP
Il presente Regolamento, composto da n. 10 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ............. del .....................
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________________________________________________________________
Il presente Regolamento è stato Pubblicato all’Albo Pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, addì _______________________ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 47, comma primo, Legge 08.06.90, n. 142.
Lì, _____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________________________________________________________________
La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva il _____________________ ai sensi del primo comma dell’art. 46 della Legge 08.06.90, n. 142.
Lì, ______________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE