Comune Di Pressana

 

COMUNE DI PRESSANA

Provincia di Verona

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’INSEDIAMENTO

DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: delibera Consiglio Comunale n........ del .............

esecutiva il .............................................................

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N D I C E

 

 

 

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

 

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Settori merceologici e requisiti di accesso all’attività

Art. 3 - Definizioni

CAPO II

CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI

 

Art. 4 - Esercizi di vicinato

Art. 5 - Medie strutture di vendita

Art. 6 - Grandi strutture di vendita

Art. 7 - Vincoli di natura urbanistica e standard

CAPO III

PROCEDIMENTO

 

Art. 8 - Comunicazioni e domande

Art. 9 - Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 10 - Termini ed efficacia dell’autorizzazione

 

CAPO IV

NORME SPECIALI E SEMPLIFICAZIONI

 

Art. 11 - Subingresso nell’attività di vendita sottoposte ad autorizzazione

Art. 12 - Tabelle speciali di cui all’art. 56 del D.M. 375/88

Art. 13 - Vendite temporanee

Art. 14 - Vendite straordinarie

CAPO V

SANZIONI - NORME FINALI

 

Art. 15 - Sanzioni

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali

 

CAPO 1°

OGGETTO E DEFINIZIONI

 

Art. 1

Finalità

 

 

  1. Il Comune, in attuazione del decreto legislativo 31/3/98 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15/3/97 n. 59" – definito in seguito Dlgs – e della legge regionale del Veneto 9/8/99 n. 37 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" – definita in seguito LRV – persegue le seguenti finalità:
  1. favorire la realizzazione di una rete distributiva moderna ed equilibrata agevolando gli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese operanti nel territorio;
  2. rivitalizzare il tessuto economico sia nel centro storico che nelle frazioni, rendere compatibili gli insediamenti commerciali con il territorio e valorizzare la funzione commerciale;
  3. garantire al consumatore possibilità di scelta in ambito concorrenziale, favorendo il contenimento de prezzi ed l corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni;

 

 

  1. Per conseguire tale obiettivo si reputa necessario:

 

  1. incentivare i processi di qualificazione di area volti a migliorare la vivibilità dei luoghi di aggregazione e l’efficacia dell’attività delle imprese, privilegiando la razionalizzazione delle strutture esistenti favorendone le operazioni di ammodernamento;
  2. programmare lo sviluppo e la qualificazione del piccolo commercio e dei complessi commerciali di vicinato puntando a potenziare l’integrazione, la concentrazione e l’accorpamento, favorendo la continuità delle presenze commerciali e di attività di servizio;
  3. favorire il potenziamento della gamma dei servizi culturali, di ritrovo, ristoro e svago, artigianali e amministrativi quali ulteriori componenti dell’attrattività dell’area;
  4. valutare, nell’ambito di programmi di riqualificazione urbana o altri piani urbanistici attuativi, l’inserimento di medie strutture secondo modalità e localizzazioni che siano sinergiche con la rete preesistente;
  5. favorire la nascita di tipologie di esercizi innovativi e, nel caso di effettivo pericolo di desertificazione della rete, prevedere espressamente spazi e modalità per la formazione di esercizi commerciali polifunzionali;
  6. riordinare la presenza del commercio su aree pubbliche;

stimolare e favorire l’utilizzo delle risorse statali e regionali per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

 

 

Art. 2

Settori merceologici e requisiti di accesso all’attività

 

  1. L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentari e non alimentari.
  2. L’esercizio di un’attività di commercio del settore alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei requisiti indicati al comma 5 dell’art. 5 del Dlgs n. 114/1998.
  3. Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, le categorie di persone indicate all’art. 5 del Dlgs.

 

 

Art. 3

Definizioni

 

  1. Le tipologie di esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali, sono:
  1. Esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a mq. 150;
  2. Medie strutture: a’ sensi dell’art. 14 della LRV, si dividono in :

Tipo A), quelle aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 1.000 mq.;

Tipo B), quelle aventi superficie compresa tra 1.001 e 1.500 mq.

Sono considerate medie strutture anche gli esercizi di dimensioni inferiori a mq. 150 già autorizzati ai sensi della legge n. 426/1971, sarà perciò considerata la superficie minima delle strutture di tipo A) quale superficie virtuale degli esercizi aventi superficie inferiore nel caso di domande di ampliamento, accorpamento o concentrazione.

  1. Grandi strutture, quelle aventi superficie di vendita superiore a mq. 1.500;
  2. Centro commerciale, una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente;
  3. Esercizi polifunzionali, i punti vendita che comprendono commercio al dettaglio dei settori alimentare e non alimentare unitamente ad altri servizi complementari (commerciali, artigianali, economici, amministrativi) organizzati secondo modalità e criteri stabiliti dalla Regione;
  4. Concentrazione, la riunione in una nuova media o grande struttura di vendita, rispettivamente, di medie o grandi strutture di vendita preesistenti;
  5. Accorpamento, l’ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita.

 

  1. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a depositi, area casse, magazzini, spazi di lavorazione, uffici e servizi.

 

 

Capo II

Caratteristiche degli insediamenti

 

Art. 4

Esercizi di vicinato

  1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato e il mutamento di settore merceologico, come individuati dall’art. 3 lett.a), sono subordinati a previa comunicazione da parte degli interessati, effettuata secondo le disposizioni dell’articolo 7 del Dlgs.
  2. Gli esercizi di vicinato non possono né essere ampliati né essere oggetto di accorpamento o concentrazione oltre i limiti stabiliti dall’art. 3 lett. a) 150 mq.
  3.  

  4. L’ampliamento, la concentrazione o accorpamento oltre i limiti stabiliti dall’art. 3 lett. a) degli esercizi di vicinato sono subordinati ad autorizzazione comunale secondo le modalità previste per la tipologia finale dell’esercizio.

 

 

Art. 5

Medie strutture di vendita

 

 

  1. Le medie strutture debbono conseguire l’obiettivo primario del rafforzamento del ruolo commerciale del centro storico, con l’inserimento di esercizi di tipo A) e delle aree di consolidata presenza di servizi commerciali, con l’inserimento di entrambe le tipologie A) e B) previste al precedente articolo 3, comma 1, lett.b).
  2.  

     

  3. L’apertura, il trasferimento di sede, il mutamento dei settori merceologici, l’ampliamento della superficie di vendita sono subordinati al rilascio dell’autorizzazione comunale.
  4.  

  5. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento o il mutamento dei settori merceologici di una media struttura può essere negato qualora sia in contrasto con l’obiettivo indicato al precedente articolo 1.
  6.  

  7. Le medie strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall’art. 3 lett. b) o essere oggetto di accorpamento o concentrazione entro i medesimi limiti.
  8.  

  9. Fra le domande di autorizzazione di cui al comma 1 godono di priorità:
  1. quelle intese all’accorpamento o alla concentrazione di preesistenti esercizi o all’ampliamento di medie strutture attivate a seguito di nulla osta regionale.
  2. quelle previste in aree o edifici nei quali si verifichi la dismissione anche parziale delle precedenti funzioni, che possano essere validamente rifunzionalizzate anche per funzioni commerciali.
  3. quelle insediabili nell’ambito o in contiguità di aree di consolidata presenza di servizi commerciali e del terziario in genere, con funzione di rafforzamento dell’attrattività dell’area stessa.

Tra tali domande godono di ulteriore priorità, in ordine decrescente, quelle che dimostrino:

  1. la proposta di risistemazione urbana all’interno di un piano attuativo di recupero,
  2. contribuire alla rivitalizzazione del tessuto economico della zona di inserimento dell’esercizio,
  3. l’inserimento in spazi o località che consentano di evitare l’effettivo pericolo di desertificazione della rete,
  4. per il settore non alimentare una adeguata formazione professionale dei titolari realizzata come indicato all’art. 12, comma 3, lett. b) della LRV,
  5. l’impegno al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi secondo le modalità dell’art. 8 comma 2, lettera a) della LRV n. 37/1999,
  6. la realizzazione di un maggiore abbattimento della superficie complessiva finale rispetto alle somme metriche degli esercizi originari.

La verifica delle priorità viene effettuata solo tra le domande pervenute nella stessa decade.

  1. L’autorizzazione alla vendita per una media struttura derivante dalla concentrazione o dall’accorpamento di più esercizi prevalentemente dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo come previste dall’art. 31, comma 3 del DM n. 375/1988, è rilasciata in deroga alla programmazione comunale a condizione che:
  1. gli esercizi siano stati aperti al pubblico per almeno tre anni,
  2. la superficie finale di vendita non sia superiore alle superfici concentrate o e comunque entro il limite di mq. 2.500 (mq. 1.500 nella fase transitoria),
  3. vi sia l’impegno del richiedente al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi.

 

  1. L’autorizzazione all’ampliamento sino al 20% della superficie di vendita di una media struttura esistente alla data di entrata in vigore del Dlgs o derivante dalla concentrazione o dall’accorpamento di più esercizi dotati di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi della legge n. 426/1971, è rilasciata in deroga alla programmazione comunale per una sola volta purchè la superficie finale non superi i mq. 1.500.
  2.  

  3. In sede di prima applicazione e per la durata di anni due dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non saranno rilasciate autorizzazioni per l’apertura di nuovi esercizi aventi le caratteristiche di medie strutture di vendita

 

 

Art. 6

Grandi strutture di vendita

  1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e il mutamento dei settori merceologici di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale di dimensioni superiori alle medie strutture di tipo B) sono soggetti ad autorizzazione comunale nel rispetto delle finalità previste all’art. 1 e secondo le modalità previste dalla LRV n. 37/1999.
  2.  

  3. Fra le domande di autorizzazione di cui al comma 1 hanno priorità quelle intese all’accorpamento o alla concentrazione di preesistenti esercizi. Ulteriore priorità, in ordine decrescente, viene assegnata a quelle che dimostrino:

 

  1. l’impegno al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi secondo le modalità dell’art. 8 comma 2, lettera a) della LRV n. 37/1999,
  2. per il settore non alimentare una adeguata formazione professionale dei titolari realizzata come indicato all’art. 12, comma 3, lett. b) della LRV,
  3. la realizzazione di un maggiore abbattimento della superficie complessiva finale rispetto alle somme metriche degli esercizi originari.
  1. Il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture previste dall’art. 12 comma 5 LRV sarà rilasciato anche in deroga alla programmazione comunale.
  2. Contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione, nel caso di concentrazione o accorpamento, sono revocati i titoli autorizzativi dei preesistenti esercizi.

 

 

Art. 7

Vincoli di natura urbanistica e standard

Esercizi di vicinato

 

  1. Gli esercizi di vicinato possono essere localizzati, qualora lo preveda lo strumento urbanistico generale, in tutte le aree compatibili con le zone residenziali.
  2.  

  3. L’apertura, l’ampliamento, l’accorpamento o la concentrazione di un esercizio di vicinato è subordinata al rispetto dei parametri a parcheggio, verde e servizi stabiliti dalla normativa dello strumento urbanistico vigente al momento dell’apertura dell’esercizio.
  4.  

  5. Per gli esercizi di vicinato attivabili nel centro storico carenti dei parametri indicati al comma 1, l’interessato può proporre al Sindaco una convenzione per il reperimento di tali aree nelle zone limitrofe secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta comunale e che prevedono:
  1. l’area destinata a parcheggio entro una distanza di 300 metri dall’immobile oggetto dell’iniziativa,
  2. deroga agli standard fino al cinquanta per cento,
  3. gli accessi e i percorsi veicolari.

 

Medie strutture

  1. Le medie strutture di vendita di tipo A) possono essere localizzate, qualora lo preveda lo strumento urbanistico generale in quanto compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo A – B – C1 – C2 e tipo D nelle quali sia possibile l’esercizio dell’attività commerciale.
  2.  

  3. Per le strutture di tipo A) attivabili nel centro storico e carenti dei parametri indicati al comma 1, qualora sia previsto dal progetto che l’accesso dell’utenza avvenga prevalentemente a piedi, l’interessato può proporre al Sindaco una convenzione per il reperimento di tali aree nelle zone limitrofe secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta comunale e che prevedano:

 

  1. l’area destinata a parcheggio entro una distanza di 300 metri dall’immobile oggetto dell’iniziativa,
  2. deroga agli standard fino al cinquanta per cento per le medie strutture di tipo A) di cui all’art. 3, comma 1, lettera b),
  3. gli accessi e i percorsi veicolari e pedonali,
  4. adeguate dotazioni di posti per motocicli e per biciclette.

 

  1. Le medie strutture di vendita di tipo B) – di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) – possono essere localizzate, qualora lo preveda lo strumento urbanistico generale in quanto compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo B – C1 – C2 e tipo D nelle quali sia possibile l’esercizio dell’attività commerciale.
  2.  

  3. L’insediamento di medie strutture, anche qualora avvenga per cambio d’uso di edifici preesistenti, è consentito solo:
  1. in aree già assoggettate ad un piano urbanistico attuativo,
  2. previa approvazione di un piano urbanistico attuativo.

 

  1. L’esercizio dell’attività di vendita delle medie strutture di tipo A) fuori del centro storico e delle medie strutture di tipo B) per la vendita di generi non alimentari è subordinato al possesso delle superfici a parcheggio e servizi stabiliti dalla normativa dello strumento urbanistico vigente al momento dell’apertura o modifica dell’esercizio.
  2.  

  3. L’esercizio dell’attività di vendita delle medie strutture di tipo B) per la vendita di prodotti del settore alimentare e del settore misto alimentare e non alimentare è subordinato al possesso delle superfici a parcheggio e servizi stabiliti dalla normativa dello strumento urbanistico vigente al momento dell’apertura o modifica dell’esercizio e comunque nel rispetto dei seguenti parametri minimi:
  1. area libera non inferiore a 1,80 mq./mq. della superficie di vendita,
  2. area a parcheggio effettivo per i clienti (parte dell’area libera) non inferiore a 0,70 mq./mq. della superficie di vendita e non inferiore a 0,50 mq./mq. della superficie a destinazione commerciale con adeguata dotazione di posti per motocicli e biciclette.

 

Grandi strutture

 

  1. Le grandi strutture e i centri commerciali di dimensioni superiori alle medie strutture possono essere localizzati, previa verifica della compatibilità dei parametri indicati all’art. 15, comma 5 della LRV n. 37/1999 e di un piano urbanistico attuativo, in edifici ed aree utilizzati in passato, anche in parte, per funzioni non più compatibili e attualmente dismessi. La riconversione è prevista nello strumento urbanistico generale (con la procedura di cui alla LR 21 ???).
  2.  

  3. Le possibilità di inserimento dei centri commerciali sono quelle previste per le strutture equipollenti.

 

 

 

CAPO III

 

PROCEDIMENTO

 

 

Art. 8

Comunicazioni e domande

 

Esercizi di vicinato

 

  1. Le comunicazioni per l’apertura, l’ampliamento, l’accorpamento, la concentrazione, il trasferimento di sede e il mutamento di settore merceologico di esercizi di vicinato devono essere redatte sugli appositi moduli predisposti dalla Regione, e presentate al Comune in duplice copia.
  2.  

  3. Alla comunicazione dovrà essere allegata formale dichiarazione del titolare o del legale rappresentante attestante la disponibilità delle superfici a parcheggio, verde e servizi previsti per la tipologia di esercizi al precedente art. 7 comma 2 nonché un’adeguata planimetria dell’area a servizi con indicati gli accessi e i parcheggi vincolati all’esercizio e la pianta dei locali in scala 1:100 con le relative legende. Gli allegati formano parte integrante della domanda. Nel caso di esercizi previsti nel centro storico carenti di tali parametri dovrà essere allegata anche la proposta di convenzione, come previsto al comma 3 dello stesso art. 7.
  4.  

  5. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Ufficio preposto, salvo il caso di esercizi previsti o ubicati in centro storico e privi degli standard di cui al comma 2, per i quali il termine viene elevato a quarantacinque giorni, può essere iniziata l’attività di vendita nel rispetto dell’art. 5, commi 2 e 5 del Dlgs e delle presenti norme.

 

 

 

Medie strutture

 

  1. Le domande per l’apertura, l’ampliamento, l’accorpamento, la concentrazione, il trasferimento di sede e il mutamento di settore merceologico di medie strutture di vendita devono essere redatte sugli appositi moduli predisposti dalla Regione del Veneto, e presentate al Comune in duplice copia.
  2.  

  3. Alla domanda dovranno essere allegati, per formarne parte integrante:

 

  1. Una relazione tecnico-descrittiva che dimostri:
  1. la compatibilità dell’insediamento con lo strumento urbanistico o le procedure in atto per il raggiungimento di tale compatibilità,
  2. l’accessibilità viaria con particolare riferimento all’analisi della rete stradale e di penetrazione all’area e all’organizzazione dell’accessibilità veicolare,
  3. la compatibilità con la programmazione comunale in materia di commercio,
  4. la disponibilità delle superfici a servizi previste dall’art. 7 per la tipologia richiesta.

 

  1. planimetria dell’area in scala adeguata con indicata la viabilità esistente, in programma, l’accessibilità, i parcheggi e le superfici a servizio vincolate al punto di vendita,
  2.  

  3. piante e sezioni della struttura in scala 1:100.

 

  1. Entro dieci giorni dal ricevimento, il Responsabile del procedimento comunica all’interessato la data inizio del procedimento e chiede le eventuali integrazioni per il completamento dell’istruttoria.
  2.  

  3. Trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda completa degli allegati, la stessa si ritiene accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego. La richiesta di integrazione della domanda non interrompe il termine per la comunicazione finale ma la mancata o incompleta presentazione della documentazione integrativa entro il termine fissato comporta l’emissione del provvedimento di diniego.

 

 

 

 

 

Grandi strutture

 

  1. Le domande per l’apertura, l’ampliamento, l’accorpamento, la concentrazione, il trasferimento di sede e il mutamento di settore merceologico di grandi strutture di vendita devono essere redatte sugli appositi moduli predisposti dalla Regione del Veneto e corredate della documentazione prevista dalla LRV per il rilascio di autorizzazioni per grandi strutture di vendita e presentate all’apposito Ufficio comunale in triplice copia.
  2.  

  3. Il Responsabile del procedimento, in coordinamento con la Regione e la Provincia, ed espleta quanto previsto dalla specifica normativa della LRV.
  4.  

  5. Trascorsi 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 17 della LRV, la domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
  6.  

  7. Le domande incomplete o non corredate degli allegati previsti al comma precedente vengono restituite entro dieci giorni dalla data del loro ricevimento.

 

 

Art. 9

Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

 

 

  1. L’Ufficio commercio del Comune è l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell’adozione del provvedimento finale per il rilascio delle autorizzazioni per l’insediamento delle attività commerciali.
  2.  

  3. Per il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura, l’ampliamento, l’accorpamento, la concentrazione, il trasferimento di sede e il mutamento di settore merceologico di medie strutture di vendita il funzionario dirigente l’Ufficio commercio indice una conferenza di servizi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
  4.  

  5. Trascorsi trenta giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi la domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
  6.  

  7. La conferenza è composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede, dal dirigente l’Ufficio commercio, dal dirigente l’Ufficio tecnico e dal comandante della Polizia Municipale con funzioni di esperto senza diritto di voto .
  8.  

  9. Alle riunioni della conferenza vengono invitate a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative a livello locale dei consumatori, dei lavoratori, delle imprese del commercio.
  10.  

  11. In materia di commercio, le deliberazioni adottate in sede di conferenza di servizi di cui al comma 2, devono conformarsi ai criteri della programmazione urbanistica e costituiscono il necessario presupposto per il rilascio della prescritta autorizzazione, mentre, per tutte le altre materie di competenza dei dirigenti degli Uffici che compongono la conferenza, se supportate da idonea documentazione e da istruttorie favorevoli, sostituiscono le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari.
  12.  

  13. Per quanto non diversamente disciplinato, la conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
  14.  

  15. In materia di commercio, la deliberazione della conferenza di servizi indica:
  1. la tipologia e l’ubicazione dell’insediamento proposto,
  2. la superficie di vendita ripartita per settore merceologico; per i centri commerciali: la superficie di vendita globale, la ripartizione merceologica e la superficie di vendita per tipologia di esercizi,
  3. la superficie commerciale complessiva comprendente anche le superfici a servizi quali magazzini, depositi merci, uffici, servizi e aree coperte comuni,
  4. la dotazione minima di standard di area libera e parcheggio,
  5. eventuali prescrizioni per la realizzazione dell’iniziativa.

 

  1. Per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, l’Ufficio commercio applica le procedure previste dalla Legge regionale n. 37 del 9 agosto 1999.

 

Art. 10

Termini ed efficacia dell’autorizzazione

 

 

  1. L’autorizzazione per le medie strutture è condizionata all’accettazione scritta da parte del richiedente delle prescrizioni contenute nell’articolo 9. L’accettazione dovrà pervenire al Comune entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’Ufficio commercio.

 

  1. Qualora sia prevista una convenzione per la realizzazione di prescrizioni, la stipula dell’atto dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di accettazione di cui al primo comma pena la decadenza del parere favorevole e l’autorizzazione sarà rilasciata dopo la registrazione dell’atto stesso.
  2.  

  3. L’autorizzazione all’apertura è revocata qualora l’attività non inizi entro un anno dalla data del rilascio salvo proroga.
  4.  

  5. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti può affidare la gestione di uno o più di essi ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Dlgs per un periodo di tempo convenuto, previa comunicazione al Comune e all’Ufficio IVA.

 

 

 

CAPO IV

Norme speciali e semplificazioni

 

 

Art. 11

Subingresso nell’attività di vendita sottoposte ad autorizzazione

 

 

  1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita comporta il diritto al trasferimento dell’autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell’attività.
  2.  

  3. Il subentrante decade dal diritto di esercitare l’attività qualora non abbia comunicato il trasferimento della gestione o della proprietà e non inizi l’attività entro il termine di cui all’art. 10, comma 3.
  4.  

  5. Il subentrante, per causa di morte, in un esercizio del settore alimentare o misto alimentare e non alimentare non in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 dell’art. 5 del DLgs può iniziare l’attività solo dopo la presentazione della domanda di iscrizione al corso professionale. Qualora non abbia frequentato con esito positivo il corso professionale entro un anno decade dal diritto di esercitare l’attività del dante causa. Tale termine di un anno è prorogato quando il ritardo non risulti imputabile all’interessato.
  6.  

  7. La domanda di trasferimento dell’esercizio presentata da chi abbia sospeso l’attività, prima della scadenza del termine di cui all’art. 10, interrompe il decorso della sospensione stessa ai fini dell’applicazione di tale articolo.

 

 

Art. 12

Tabelle speciali di cui all’art. 56 del D.M. 375/88

 

 

  1. La vendita dei prodotti di cui alle tabelle speciali per titolari di farmacie, rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione di carburanti, di cui all’art. 56 del decreto ministeriale 4/8/988, n. 385, è subordinata al possesso dei soli requisiti morali di cui all’art. 5, commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98.
  2. La vendita può iniziare previa denuncia di inizio attività al Comune ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90. Nella denuncia la ditta deve autocertificare il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5 del D.L.vo 114/98.

 

Art. 13

 

Vendite temporanee

 

  1. In occasione di eventi o Manifestazioni straordinarie, feste o riunioni di persone il commercio al dettaglio su aree private può essere effettuato previa denuncia di inizio attività al comune ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90.
  2. Nella denuncia la ditta deve autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del D.L.vo 114/98.

 

 

 

Art. 14

 

 

Vendite straordinarie

 

  1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di fine stagione, le vendite di liquidazione e le vendite promozionali.
  2.  

     

  3. Le vendite promozionali sono definite dall’art. 15 comma 4, del D.L.vo 114/98; le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di eliminare in breve tempo le merci per cessione o trasferimento azienda, cessazione attività commerciale, trasformazione o rinnovo locali; le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
  4. Le vendite straordinarie sono disciplinate dalla normativa regionale.

 

 

 

 

 

 

CAPO V

SANZIONI E NORME FINALI

 

 

Art. 15

 

Sanzioni

 

L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita senza la preventiva autorizzazione comunale è sanzionata a’ sensi di quanto previsto dall’art. 22 commi 1 e 6 del D.Leg.vo 114/98, con una sanzione a favore del Comune da L. 5.000.000 a L. 30.000.000 e comporta l’immediata chiusura dell’esercizio.

 

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

 

 

  1. Le presenti norme hanno la stessa durata della programmazione regionale.
  2.  

  3. Il presente regolamento vene pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore ai sensi dell’art. 17 comma 40, legge 127/97.