Comune Di Pressana

 

 

REGOLAMENTO

DI

 

ORGANIZZAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I

 

 

PRINCIPI GENERALI

 

 

 

CAPO I

 

 

Art. 1: "Oggetto ed effetti del Regolamento"

 

1- Il presente regolamento redatto ai sensi della Legge 127/97, della legge 25.03.93 n. 81 e del Decreto legislativo del 03.02.93 n. 29 e successive modificazioni, determina i principi fondamentali che guidano l'organizzazione amministrativa del Comune, i metodi per la sua gestione operativa, l'assetto delle strutture organizzative.

 

2- Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti comunali è disciplinato da accordi collettivi nazionali.

 

3- Costituiranno norme integrative per l'attuazione degli accordi nazionali e del presente regolamento gli accordi sindacali attuativi a livello decentrato recepiti con atto del competente organo del Comune.

 

 

Art. 2: "Poteri di organizzazione"

1- L'Amministrazione Comunale assume con il presente regolamento le proprie determinazioni per l'organizzazione degli uffici e servizi al fine di assicurare la economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

 

2- Il Comune nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, opera con i poteri del privato datore di lavoro adottando tutte le misure inerenti l'organizzazione e la gestione dei rapporti di lavoro.

 

3- Gli atti relativi alla costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro del personale sono di competenza della dirigenza; sulla base delle direttive generali fissate dalla Giunta.

 

 

Art. 3: "Principi generali di Organizzazione"

 

1- L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza.

 

2- L'assetto organizzativo, orientato anche all'interazione con altri livelli istituzionali e con soggetti della società civile, è determinato secondo rispondenza alle funzioni di cui l'ente è titolare ed ai programmi dell'Amministrazione.

 

3- Costituiscono inoltre principi generali di organizzazione oltre a quelli previsti dallo statuto:

 

a) la gestione programmata dall'attività funzionale agli obiettivi fissati dall'Amministrazione e monitorata da sistemi di controllo e verifica dei risultati.

 

b) lo sviluppo di un efficace sistema informativo, atto a garantire il coordinamento e l'integrazione delle attività;

 

c) la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione dell'Ufficio Relazioni con il pubblico di cui al successivo art. 6;

 

d) l'armonizzazione degli orari di apertura degli uffici e dei servizi con le esigenze dell'utenza;

 

e) la responsabilità e la collaborazione di tutto il personale per il raggiungimento del risultato dell'attività lavorativa;

 

f) la flessibilità nell'organizzazione degli uffici e dei servizi e nella gestione delle risorse umane.

 

 

Art. 4: "Pari opportunità - Categorie Speciali"

 

1- L'Amministrazione Comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.

 

2- L'Amministrazione Comunale individua criteri certi e priorità nell'impiego flessibile del personale, purchè compatibile con l'organizzazione del lavoro, a favore di dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266.

 

 

Art. 5: "Relazioni Sindacali"

 

1- L'Amministrazione Comunale regola le relazioni sindacali secondo i criteri e le modalità indicate nell'art. 10 del Decreto Legislativo 03.02.93 n. 29 e successive integrazioni e modificazioni e nei contratti collettivi di lavoro; nelle materie demandate alla contrattazione decentrata si provvederà con specifici accordi sindacali resi esecutivi con provvedimento del Sindaco.

 

 

Art. 6: "Ufficio Relazioni con il pubblico"

 

1- L'Amministrazione Comunale al fine di garantire la piena attuazione della legge 07.08.90 n. 241 individua nell'ambito della propria struttura l'ufficio per le Relazioni con il pubblico.

 

2- L'ufficio per le Relazioni con il pubblico provvede, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di presentazione di cui al Capo III della legge 07.08.90 n. 241;

b) all'informazione all'utenza sullo stato di procedimenti;

c) a formulare proposte, alla Direzione Generale, sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

 

 

 

TITOLO II

 

 

ORGANIZZAZIONE

 

 

Art. 7 "La struttura organizzativa"

 

1- La struttura organizzativa del Comune è suddivisa per:

a) settori

b) servizi

c) unità operative

d) unità di progetto

 

 

Art. 8:" Il Settore"

 

L’area è la struttura organizzativa di massima dimensione composta da più servizi raggruppati con criteri omogenei.

Il ruolo del settore è caratterizzato dalle seguenti funzioni:

 

L’individuazione dei settori è definita nello schema organizzativo del Comune.

 

 

Art. 9: "La funzione"

 

La funzione è la struttura organizzativa (facoltativa) intermedia tra il settore ed il servizio composta da più servizi (di line) raggruppati secondo i criteri di cui al D. Lgs. 77/95.

 

Art. 10: "Il servizio"

 

I servizi sono divisi in servizi di staff e servizi di line.

 

Il servizio di staff è la struttura organizzativa che garantisce:

Il servizio può comprendere una o più unità operative elementari preposte allo svolgimento di attività omogenee.

 

A ciascun servizio, con il bilancio di previsione e con il P.E.G. è affidato un complesso di mezzi finanziari e strumentali dei quali risponde il responsabile di servizio.

 

L’individuazione dei servizi all’interno di ciascun settore è definito nello schema organizzativo del Comune, approvato con delibera di G.C. n. 52 del 01/6/99

 

Art. 11: "L’unità Operativa"

 

L’unità operativa è la struttura organizzativa elementare che realizza attività tecnico-operative nell’ambito di funzione omogenee.

 

L’individuazione delle unità operative, che saranno costituite qualora risultino funzionali ad una migliore erogazione del Servizio, compete al Dirigente di settore.

 

 

Art. 12: "L'unità di progetto"

 

  1. Quando la definizione e l'attuazione di un obiettivo coinvolgono competenze appartenenti ad aree, funzioni o servizi differenti il Sindaco su proposta del Direttore Generale, sentita eventualmente la Giunta, con proprio decreto, costituisce una unità di progetto ed individua il responsabile. Il potere di costituire le unità di progetto potrà essere delegato dal Sindaco al Direttore generale.
  2.  

     

  3. All'unità di progetto è preposto un responsabile che risponde direttamente al Sindaco ed al Direttore.
  4.  

  5. L'unita' di progetto può' essere composta anche dal segretario comunale e/o del direttore ed uno o più' funzionari, non in posizione di responsabili di progetto.
  6.  

  7. L'unità di progetto è dotata di un eventuale budget e si scioglie al raggiungimento dell'obiettivo assegnato.

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

 

 

LA DIRIGENZA

 

 

 

Art. 13: "Norma interpretativa"

 

La parola "Dirigente" ed aggettivi equipollenti utilizzati nel presente regolamento sono sinonimo di Responsabili di ufficio o di servizi ai sensi dell’art. 51 c. 3 bis L. 142/90 così come modificato dalla L. 127/97.

 

 

Art. 14: "Esercizio delle funzioni dirigenziali"

 

Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni dei Dirigenti, secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza (anche funzionale) nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ed in conformità a quanto stabilito dallo Statuto Comunale e dal Decreto legislativo del 03.02.93 n. 29 e successive modificazioni dalla contrattazione collettiva di lavoro del personale degli Enti Locali, dalla L. 127/97 e da tutta la normativa attinente al personale degli Enti Locali.

 

 

Art. 15: "Rapporti dei Dirigenti con il Sindaco e la Giunta"

 

La Giunta Comunale definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare; impartisce le direttive generali al fine di stabilire i criteri a cui i Dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.

 

I Dirigenti concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale; concorrono altresì alla definizione dei progetti attuativi di competenza degli organi elettivi.

 

 

 

 

 

Art. 16: "Rapporti dei Dirigenti con il Consiglio Comunale e le Commissioni Consiliari"

 

I Dirigenti partecipano alle riunioni del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale, e secondo le necessita' del caso.

 

I Dirigenti sono tenuti a fornire ai consiglieri atti ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, secondo le modalità definite dal regolamento del Consiglio Comunale e nel regolamento sul procedimento amministrativo e sull’accesso.

 

 

 

Le figure dirigenziali ed i responsabili di struttura

 

 

Art. 17:" Il Segretario Comunale"

 

  1. Il Segretario Comunale dell'Ente provvede ai compiti ed alle incombenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintendendo, a tal fine, allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e coordinandone l'attività.
  2.  

  3. Ogni Comune in forma singola o associata si dota di un Segretario Comunale
  4.  

  5. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, scegliendolo tra gli iscritti all’albo secondo i criteri e le modalità fissati dalla legge.
  6.  

  7. La nomina ha durata corrispondente al mandato elettivo del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nuova nomina è disposta non prima di 60 gg. e non oltre 120 gg. dall’insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.
  8.  

  9. Il Segretario può essere revocato – a norma dell’art. 17, comma 72 della legge 15.5.97, n. 127 – con provvedimento motivato del Sindaco, previa delibera della Giunta per gravi e ricorrenti violazioni d’ufficio.
  10.  

  11. Il Segretario comunale:
  1. Ai sensi della legge 127/97, il Sindaco può nominare un vicesegretario scegliendolo tra gli apicali del comune, affinchè in caso di assenza,impedimento o vacanza del segretario, possa sostituirlo nelle sue funzioni.

Art. 18: "Il Direttore Generale"

  1. Il Comune può dotarsi di un Direttore generale, fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato, in forma associata, previa deliberazione del C.C. che abbia i seguenti requisiti:

 

  1. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettivo del Sindaco.
  2.  

  3. Il Direttore generale può essere revocato anticipatamente per una delle seguenti motivazioni:

 

  1. Il Direttore generale:
  1. provvede alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati;
  2. provvede ad attuare gli obiettivi stabiliti dagli organi di direzione politica, secondo le direttive impartite;
  3. sovrintende alla gestione degli enti convenzionati, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
  4. predispone, in particolare, il piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione.

A tali fini, al Direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dei singoli Enti ad eccezione del Segretario.

  1. Il Direttore generale, nel rispetto delle direttive comunali e degli indirizzi degli organi di governo esercita le seguenti prerogative di carattere organizzativo e gestionale:

 

 

Art. 19 "Il Segretario Direttore"

 

  1. Quando non risultino stipulate le convenzioni di cui all’articolo precedente del presente regolamento, le relative funzioni sono affidate dal Sindaco al Segretario Comunale
  2.  

  3. L’assunzione delle funzioni di direttore generale da parte del segretario comunale comporta l’attribuzione di un’indennità "ad personam".

 

Durata

Il provvedimento di attribuzione delle funzioni di Direttore generale al Segretario Comunale ha carattere temporaneo ed una durata massima pari al mandato elettivo del Sindaco.

 

Revoca

Il Sindaco può revocare anticipatamente il provvedimento di attribuzione delle funzioni al Segretario quando ricorrono le medesime motivazioni di revoca del Direttore generale fuori pianta organica.

 

Efficacia provvedimento

Il provvedimento di attribuzione delle funzioni di direttore generale al Segretario perde di efficacia in caso di nomina di un direttore generale in forma associata fuori della pianta organica.

 

Art. 20 "Il responsabile di settore"

 

Il responsabile di settore è di norma un funzionario almeno di Cat. D, ma anche di categoria inferiore qualora nell’Ente non vi siano dipendenti di categorioa superiore, riporta al Direttore Generale ed ha il compito di:

Tutti i poteri del responsabile di Settore sono avocabili, con provvedimento motivato, dal Direttore generale in caso di inerzia o violazione delle direttive politiche o gerarchiche.

 

 

Art. 21 "Il Responsabile di servizio di staff"

 

Il responsabile del servizio di staff è di norma un funzionario almeno di 7° livello (o qualifica inferiore) che riporta al Direttore generale ed ha i seguenti compiti:

 

 

 

Art. 22 "Il Responsabile del servizio di line"

 

Il Responsabile del servizio di "line" può essere un funzionario di Cat. D o anche di categoria inferiore e riporta al Responsabile di settore.

 

Responsabile di uno o più servizi di line può essere anche il Responsabile di settore.

 

Il Responsabile di "servizi di line" ha i seguenti compiti:

 

 

Le eccezioni non hanno effetto quando la responsabilità del servizio è affidata ad un Responsabile di settore.

 

 

Le funzioni delegate dal Sindaco al Responsabile di settore non sono subdelegabili

 

Art. 23 "Il Responsabile di Unità Operativa"

 

Il Responsabile di Unità Operativa è un dipendente di cat. C o inferiore, a cui viene attribuita secondo le modalità di cui al successivo art. 26 , la responsabilità di un’unità operativa.

Risponde al responsabile di servizio

 

Il responsabile di unità operativa ha le seguenti competenze:

 

 

 

Attribuzione e revoca degli incarichi

 

 

Art. 24: "Attribuzione e revoca degli incarichi di Responsabile di settore"

 

L’attribuzione e la revoca degli incarichi di Responsabile di settore e Responsabile di servizi di staff spettano al Sindaco sentito il Direttore generale. Il parere del direttore generale viene espresso per iscritto ed allegato all’atto di nomina emesso dal Sindaco.

 

Per il conferimento di incarichi di Responsabile di settore il Sindaco tiene conto, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs, 29/93, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza e può prescindere dalla precedente assegnazione di funzione di direzione a seguito di concorsi.

 

Gli incarichi di Responsabile di settore sono conferiti a funzionari in servizio presso l’Amministrazione o tramite contratto a tempo determinato a soggetti esterni.

 

L’attribuzione delle funzioni di Responsabile di settore è assegnato a tempo determinato per un periodo massimo pari alla durata del mandato elettivo del Sindaco e cessa al verificarsi di qualunque causa di cessazione delle carica di Sindaco.

 

Il provvedimento di attribuzione delle funzioni di Responsabile di settore è revocabile anticipatamente con atto motivato.

 

I Responsabili di settori esercitano le loro funzioni "in prorogazio" fino alla nomina del nuovo Responsabile.

 

 

Art 25 "Attribuzione e revoca incarichi di responsabile di servizio"

 

L’attribuzione delle funzioni di Responsabile di servizio segue il principio

della temporaneità e revocabilità.

 

I Responsabili di servizio sono nominati dal Sindaco su proposta dei Responsabili di settore.

Nel caso di mobilità fra settori diversi sono nominati dal Sindaco su proposta del Direttore generale.

 

 

Art. 26: "Nomina del Responsabile di Unità Operativa"

 

L'attribuzione delle funzioni dei Responsabili di Unità Operativa segue il principio della temporaneità e della revocabilità.

 

I responsabili di unità operativa sono nominati dai Responsabili di settore sentiti i responsabili di servizio, per le unità dipendenti dai servizi di line, mentre sono nominati dai Responsabili dei Servizi di staff per le unità operative da loro dipendenti

 

 

COMPENSI PER AREE DI RESPONSABILITA’

 

Art. 27 "Indennita’ di posizione"

 

Nella struttura organizzativa di Pressana sono state individuate ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. tre posizioni organizzative.

 

La posizione organizzativa viene retribuita con un’indennità che varia dai 10 milioni ai 25 milioni.

 

La Giunta valuta, sulla scorta di obiettivi criteri, ed avvalendosi del nucleo di valutazione, il peso di ogni posizione retribuendola nei limiti prima indicati.

 

L’indennità di posizione è onnicomprensiva e viene percepita anche in caso di assenza.

 

Art. 28 "Indennità di risultato"

 

I titolari delle posizioni organizzative hanno diritto ad un’indennità detta di risultato che compensa il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PEG.

Il suo ammontare è fissato con delibera di Giunta in una percentuale che varia dal 10% al 25% dell’indennità di posizione.

 

Con il supporto del nucleo di valutazione, la Giunta valuterà se gli obiettivi sono stati raggiunti o meno o se sono stati raggiunti solo parzialmente. Sulla base di tali valutazioni si assegnerà la quota d’indennità spettante ad ognuno.

 

L’indennità di posizione e risultato sono finanziate con il bilancio.

 

 

Art. 29 "Retribuzione delle responsabilità intermedie"

 

Per le responsabilità di cui all’art. 22 possono prevedersi incentivi in sede di contrattazione decentrata.

A tal fine nei limiti stabiliti dalla normativa i responsabili formuleranno le valutazioni sulla scorta dei criteri formulati congiuntamente.

 

Art. 30 "Incarichi fuori pianta organica"

 

Il Sindaco con proprio atto sentita la Giunta ed il Direttore Generale può affidare a soggetti esterni, con contratto a tempo determinato, incarichi dirigenziali o di alta specializzazione o di funzioni direttive nei limiti del 5% della dotazione organica ed in ogni caso almeno 1 unità.

 

Il provvedimento di incarico deve indicare compiti e funzioni dei soggetti incaricati e la loro collocazione nello schema organizzativo dell’ente.

 

I soggetti incaricati devono possedere i titoli ed i requisiti professionali previsti dalle normative vigenti provati con curriculum firmato sotto propria responsabilità dal professionista esterno.

 

Il curriculum e le dichiarazioni dei titoli di studio e professionali posseduti andrà allegato all’atto di affidamento.

 

Il contratto non potrà avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco che ha affidato l’incarico e si risolve di diritto al verificarsi di qualunque causa di cessazione della carica di Sindaco.

 

Il trattamento economico sarà equivalente a quello previsto dai contratti collettivi nazionali decentrati per il personale degli Enti Locali riferito ai dirigenti o funzionari dell’area direttiva secondo la tipologia di incarico e potrà essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, di una indennità "ad personam" commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

 

 

 

Art. 31: "Collaborazioni esterne"

 

Per obiettivi determinati, ai sensi dell'art.51 L. 142/90 e' possibile, con convenzioni a termine, affidare a soggetti esterni ( persone fisiche e/o società) incarichi di collaborazione ad alto contenuto professionale.

 

Gli atti di incarico dovranno indicare gli obiettivi che con l'incarico si vuole raggiungere.

 

Le convenzioni non possono rinnovarsi tacitamente ma solo con apposito provvedimento.

 

L'affidamento degli incarichi e la determinazione del compenso, ai sensi dell'art. 36 L.142/90 , spetta al Sindaco che lo effettua con proprio atto.

 

 

Art. 32: "Sostituzione del Responsabile di settore in caso di vacanza"

 

1- In caso di vacanza del posto di Dirigente, il Sindaco potrà attribuire transitoriamente le funzioni ad altro Dirigente oppure, qualora cio' non sia possibile anche per ragioni di funzionalità, ad un funzionario di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.

 

2- L'incarico di assolvere le funzioni di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.

 

3- Lo svolgimento temporaneo delle funzioni di responsabile di Settore non dà titolo al percepimento dell’indennità di posizione.

 

 

Le responsabilità dirigenziali e dei responsabili di struttura

 

 

Art. 33: "Responsabilità Dirigenziale – Responsabili di settore"

 

1- I responsabili di settore sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro affidate e degli adempimenti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti comunali. Sono soggetti alla responsabilità penale, civile, amministrativo - contabile e disciplinare prevista dalle norme regolamentari e di legge vigenti.

 

 

Art. 34: "Responsabilità dei Responsabili di servizio"

 

I responsabili di servizio sono responsabili:

 

 

Art. 35 "Responsabilità responsabili di unità operativa"

 

Il responsabile di unità operativa è responsabile:

 

 

Art. 36 "Valutazione dei Dirigenti"

 

1- Il Nucleo di valutazione in ottemperanza ai criteri generali di valutazione degli obiettivi previsti dalla Giunta, studia e implementa un sistema di valutazione delle prestazioni dei Dirigenti.

 

2- Tale sistema dovrà essere teso a monitorare il grado di raggiungimento da parte dei Dirigenti degli obiettivi rispettivamente dei settori e dei progetti.

 

3- Gli obiettivi sono formulati di comune accordo tra gli organi elettivi ed i Dirigenti e vengono sottoposti a verifiche annuali attraverso il sistema di monitoraggio di cui al precedente comma.

 

4- La valutazione dei risultati dell'attività dei Dirigenti spetta al nucleo di valutazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

 

ORGANI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

 

 

Art. 37: "L’ufficio del Sindaco"

 

la G.C. con propria deliberazione può costituire l’ufficio del Sindaco, ne individua la composizione e lo inserisce nello schema organizzativo del Comune.

 

Il Sindaco, con proprio atto e tenuto conto delle possibilità finanziarie dell’Ente affida gli incarichi, con contratto a tempo determinato a soggetti di provata competenza e professionalità che sono ad esso legati da un rapporto fiduciario ad personam e lo coadiuvano nell’attività di indirizzo e controllo.

 

La durata del contratto non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco e si risolve di diritto al verificarsi di qualunque causa di cessazione dalla carica di Sindaco.

 

Art. 38: "Il nucleo di valutazione"

 

La Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 29/93 costituisce e nomina il nucleo di valutazione composto dal Direttore Generale o in sua mancanza dal Segretario ComunaLE con funzioni di presidente e da due esperti diversi.

 

In alternativa la Giunta può decidere di utilizzare nuclei di valutazione di altri enti pubblici o stipulare apposite convenzioni per la gestione del servizio.

 

Compito del nucleo di valutazione è di studiare e improntare un sistema di valutazione dei Dirigenti e della produttività in generale.

 

I componenti del nucleo di valutazione possono essere ammessi a partecipare alla trattative sindacali in sede di contrattazione decentrata.

 

Il nucleo di valutazione risponde esclusivamente all’organo politico di vertice.

 

 

TITOLO V

 

 

RAPPORTO DI LAVORO

 

 

Art. 39 "Disciplina del rapporto di lavoro"

 

Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Comune è disciplinato dalle disposizioni del Capo I titolo I del libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e sue modificazioni, per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

 

Nelle materie non soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera c) della legge 23 ottobre 1992 n. 421, eventuali norme di legge, intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo, cessano di avere efficacia, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario, dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto collettivo.

 

I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 1 sono regolati contrattualmente.

 

La legge 20 maggio 1970 n. 300 si applica ai dipendenti del Comune.

 

 

Art. 40 "Il Personale"

 

Il personale comunale è inquadrato nei ruoli organici e inserito nella struttura organizzativa del Comune secondo i criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

 

L'inquadramento nelle categorie contrattuali conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa dell'ente.

 

L'inquadramento, inoltre, riconosce un livello di professionalità, ma non determina automaticamente l'affidamento di responsabilità su unità organizzative e la collocazione in posizione gerarchicamente sovraordinata ad altri operatori.

 

 

Art. 41: "Posizione di lavoro e responsabilità del personale"

 

Il dipendente è assegnato ad una posizione di lavoro pari alla sua categoria.

 

Nel rispetto delle norme contrattuali e delle effettive capacità professionali, la posizione di lavoro assegnata al dipendente può' essere modificata.

 

Ogni dipendente risponde direttamente dell'adeguatezza delle proprie prestazioni nell'ambito della posizione di lavoro assegnata.

 

 

Art. 42: "Mansioni"

 

Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie della categoria di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. Tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti sono esigibili.

 

Il dipendente può' essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal Dirigente del settore cui è addetto, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

 

 

Art. 43: "Attribuzione temporanea di mansioni superiori"

 

Per obiettive esigenze di servizio, il dipendente può' essere adibito a mansioni immediatamente superiori:

 

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime.

In deroga all'art. 2103 del Codice Civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

 

L'assegnazione alle mansioni superiori è disposta dal Responsabile del settore presso cui il dipendente presta servizio.

 

Non costituisce esercizio di mansioni superiori l’attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse.

 

Art. 44: "Dotazione Organica e Quadro di assegnazione dell'Organico"

 

La dotazione organica generale del Comune, consiste nell'elenco dei posti di ruolo previsti, classificati in base ai sistemi di inquadramento contrattuale in vigore.

 

La pianta organica generale è suddivisa unicamente per qualifiche funzionali e figure professionali.

 

La dotazione organica e le sue variazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale.

 

Il responsabile del servizio personale, sulla base delle indicazioni e del piano annuale delle assunzioni deliberato dalla Giunta provvede all’espletamento dei concorsi

 

 

 

Art. 45: "Lo schema organizzativo"

 

Lo schema organizzativo dell’Ente costituisce la dislocazione delle risorse umane all’interno dei settori e servizi. Individua responsabili di settore e Responsabili di servizi nominati ai sensi dell’art. 24 Del presente regolamento dal Sindaco su proposta del Direttore generale.

 

 

 

 

 

TITOLO VI

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITA'

 

 

Art. 46 – Applicazione delle sanzioni

L’erogazione delle sanzioni disciplinari è regolata dall’art. 24 del C.C. N.L. 06.07.95

 

 

 

 

 

TITOLO VII

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI

CONCORSI E DELLE SELEZIONI

 

 

 

Art. 47 – Principi

 

Utilizzando la potestà autoorganizzatoria degli Enti Locali – l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione alle dipendenze di questo Comune, viene fissato nel rispetto dei principi dell’art. 36 D. Lgs. 312/93 N. 29.

 

Per quanto non disciplinato in questa sede si applica la normativa prevista dal D.P.R. 9.5.94 N. 487 e sue successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Art. 48 - Modalità di accesso

 

 

  1. L’assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante contratto individuale di lavoro e per:

 

  1. Concorso pubblico;
  2. avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell’offerta di lavoro;
  3. chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1963, n, 482 e successive modificazioni e integrazioni;
  4. chiamata diretta nominativa di cui al comma 2 dell’art. 42 del decreto legislativo 29/1993 (come sostituito dall’art. 19 del D. Lgs. 5246/93).

 

  1. Le varie forme di concorso, in relazione ai posti, sono per:
  1. titoli;
  2. titoli ed esami;
  3. esami;
  4. prova pubblica selettiva;
  5. selezione mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta.

 

  1. I concorsi per esami o per titoli ed esami e le prove selettive consistono:
  1. Per la cat. A: in prove selettive se l’assunzione avviene con le modalità di cui all’art. 16 della L. 28.2.87, n. 56;
  2. Per la cat. B: in prove selettive se l’assunzione avviene con le modalità d cui all’art. 16 della L. 28.2.87, n. 56; in una prova pratica e/o scritta (quesiti a risposta sintetica o test a risposta multipla anche bilanciati) e in una prova orale, se l’accesso è per concorso pubblico o interno;
  3. Per le cat. C e D: in una o più prove scritte ed in una prova orale. Il bando dovrà definire il numero di prove scritte e/o pratiche e a contenuto teorico pratico, nonché la tipologia delle prove medesime.

 

 

Art. 49 – Percorsi professionali interni

 

Il presente Regolamento, nei limiti fissati dal C.C.N.L. del 31.3.99, si avvale di strumenti utili a promuovere la qualificazione professionale maturata all’interno del Comune ed in particolare:

 

Tali passaggi da una categoria inferiore ad una superiore sono finanziati dal bilancio comunale

 

Art. 50 – Progressione orizzontale

 

All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che premia l’arricchimento professionale e il miglioramento della qualità lavorativa di ciascun dipendente, pur nello svolgimento della medesima attività.

 

Le progressioni orizzontali, ora descritte, sono finanziate con il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 15 del C.C.N.L. dell’1.4.99.

 

Art. 51 - Programmazione triennale del fabbisogno del personale

 

  1. Sulla base delle scelte di programmazione economico-finanziaria contenute nel bilancio pluriennale, la Giunta Comunale approva il Piano triennale del fabbisogno del personale.
  2. La determinazione del fabbisogno di personale, in quanto derivante da valutazione degli obiettivi specifici e delle conseguenti necessità produttive deve avere un momento di riscontro e di verifica annuale in concomitanza con la elaborazione del Piano Esecutivo di Gestione in quanto è in tale sede che vengono individuati gli obiettivi concreti da raggiungere e le esigenze produttive legate alla disponibilità di forza lavoro.
  3. A tal fine la Giunta elabora ogni anno il Piano annuale delle assunzioni. Il piano deve contenere, con puntuale riferimento all’ottimale organizzazione ed efficienza delle strutture interessate, l’indicazione dei posti da ricoprire mediante concorso o selezione pubblica o mediante concorso interno facendo ricorso all’esperienza acquisita all’interno dell’Ente e le progressioni verticali di carriera previste dal nuovo Ordinamento Professionale degli Enti Locali.
  4. Il numero dei posti messi a concorso non può eccedere il limite dei posti disponibili nella dotazione organica all’atto dell’indizione della procedura concorsuale o selettiva.

 

52: "Revisione annuale della struttura organizzativa e degli organici"

 

Entro l'inizio di ogni anno amministrativo, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo il Direttore generale prende in esame l'assetto organizzativo ed il quadro di assegnazione dell'organico effettivo dell'ente e ne valuta l'adeguatezza in ragione dei programmi dell'Amministrazione Comunale, delle risorse umane, economiche, dei principi di corretta gestione ed organizzazione.

 

In particolare vengono considerati:

 

Propone pertanto l’eventuale modifica dell’assetto organizzativo alla Giunta che emana, conseguentemente le direttive.

 

 

Art. 53: "Formazione"

 

L'Amministrazione Comunale riconosce nella formazione una funzione fondamentale nelle politiche di gestione delle risorse umane.

 

A tal fine il Direttore Generale definisce il piano annuale di formazione sulla base delle indicazioni di fabbisogno formativo emerse dai settori e servizi, secondo priorità strategiche e sulla base dei criteri generali concordati con la delegazione trattante di parte sindacale.

 

 

Art. 54 - Requisiti generali

 

 

  1. Possono accedere agli impieghi pubblici i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

 

  1. cittadinanza italiana, oppure di appartenenza ad uno dei Paesi della Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;
  2. eventuali limiti di età possono essere decisi per alcuni profili professionali dalla Giunta Comunale in sede di stesura del piano annuale delle assunzioni;
  3. idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire, facoltativamente accertata dall’Amministrazione per i concorrenti ulteriormente collocati in graduatoria, fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 19992, n. 104.

 

  1. Non possono in ogni caso accedere all’impiego:

 

  1. coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
  2. coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
  3. coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;

 

  1. Per l’ammissione a particolari profili professionali nei bandi di concorso possono essere prescritti ulteriori requisiti.
  2.  

  3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

 

 

Art. 55 - Indizione del concorso

 

 

Il Responsabile del personale, sulla scorta di quanto stabilito dal Piano annuale delle assunzioni, adottato dalla Giunta Comunale, ha competenza ad indire il concorso con determinazione.

Con la stessa determina approva il bando, il cui contenuto è vincolante per l’Amministrazione, per i concorrenti e per la Commissione Giudicatrice.

 

 

 

Art. 56 - Bandi di concorso

 

  1. Il concorso pubblico trova disciplina attuativa nel bando di concorso, da considerare come lex specialis , ossia come atto col quale si adottano gli strumenti ritenuti più idonei per la selezione della professionalità necessaria al posto che l’ente, tramite il concorso, vuole ricoprire.

Il bando di concorso pubblico deve indicare:

  1. estremi dell’atto con il quale è indetto il concorso;
  2. le modalità del concorso;
  3. il numero dei posti, la categoria e il relativo profilo professionale nonché il livello retributivo;
  4. il trattamento economico lordo;
  5. il numero dei posti eventualmente riservati al personale interno e/o alle categorie protette previste dalla legge 482/68 o da altre leggi dello Stato o della Regione;
  6. i requisiti generali ed eventualmente speciali e i titoli professionali obbligatoriamente richiesti per l’ammissione all’impiego;
  7. i requisiti e le condizioni per la partecipazione del personale interno;
  8. i titoli valutabili ai fini della graduatoria (solo nei concorsi per titoli ed esami);
  9. le materie oggetto delle prove scritte ed orali, il contenuto delle prove pratiche, la votazione minima richiesta per l’ammissione alle prove orali;
  10. limitatamente ai concorsi per esami e per titoli ed esami, l’avvertenza che, nel caso in cui i candidati fossero più di 200, essi saranno sottoposti a una prova selettiva;
  11. le modalità per la compilazione della domanda di partecipazione e il contenuto della dichiarazione che i candidati sono tenuti a fare in sede di istanza con riferimento ai requisiti e ai titoli posseduti nonché ai carichi penali subiti o pendenti. Al bando deve essere allegato un fax-simile della domanda;
  12. i documenti essenziali, o le certificazioni e dichiarazioni sostitutive degli stessi, da presentare unitamente alla domanda.

 

  1. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
  2.  

  3. La domanda deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta.

 

 

Art. 57 - Modifica e revoca del bando

 

 

  1. A seguito di modifica del piano di assunzione deliberato dalla Giunta, il Responsabile del Personale può modificare o revocare prima della scadenza, il concorso già bandito. In caso di modifica e/o integrazione e termine di scadenza del concorso deve essere prorogato per un tempo pari a quello già trascorso dal momento di apertura del concorso a quello di pubblicazione dell’integrazione del bando.
  2. Il provvedimento va comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.

 

 

Art. 58 - Domanda di ammissione

 

 

  1. Le domande di ammissione, vanno redatte in carta semplice e devono essere indirizzate e presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, ovvero inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale. Come termine di presentazione vale, nel primo caso, il timbro dell’ufficio Protocollo il quale rilascerà idonea ricevuta, mentre nel secondo caso è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
  2.  

  3. Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti devono dichiarare:
  1. l’indicazione del concorso al quale intendono partecipare;
  2. il cognome, nome e luogo di nascita, nonché la residenza ed eventuale recapito;
  3. il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
  4. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne penali e/o di procedimenti penali;
  5. il titolo di studio richiesto, specificando in quale data e presso quale istituto è stato conseguito e la valutazione riportata, nonché eventuali altri titoli di studio dei quali il concorrente sia in possesso;
  6. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (da tale dichiarazione sono escluse le donne);
  7. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
  8. il possesso dei singoli requisiti previsti dall’art. 54;

Le domanda deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta

 

  1. L’Amministrazione procedente è tenuta all’osservanza delle norme in materia di semplificazione amministrativa e di autocertificazione con particolare riferimento alle disposizioni dell’art. 7 del D.P.R. 403 del 20.10.98 in materia di acquisizione diretta di documenti ed esibizione diretta di documenti.
  2.  

  3. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 6 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
  4.  

  5. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
  6.  

  7. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
  1. riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolate sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15% senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;
  2. riserve di posti ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 5%, qualora si tratti di concorsi per impiegati o del 10% nei concorsi per operai, delle vacanze annuali dei posti messi a concorso.

 

 

Art. 59 - Commissioni esaminatrici

 

 

  1. La Commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Sindaco ed è composta – ai sensi degli artt. 8 comma 1, lett. d) e 61 comma 1, lett. a) del D. Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni previste dall’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 nonché dall’art. 22 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 da 3 membri nel modo seguente:

 

  1. il Responsabile dell’area competente o Segretario Comunale con funzioni di presidente;
  2. da 2 tecnici esperti nelle materie oggetto di concorso, scelti tra funzionari interni od esterni all’Ente, docenti ed esperti, purchè essi non siano componenti di organo di direzione politica dell’Amministrazione interessata, che non ricoprano cariche politiche e non siano rappresentanti sindacali e designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali o dalle associazioni professionali. La Commissione Giudicatrice potrà essere integrata, a discrezione del Sindaco da altri 2 soggetti esperti.

 

Relativamente ai concorsi afferenti la copertura di posti apicali la presidenza della commissione spetta al Segretario Generale.

 

  1. Il Segretario della commissione e l’eventuale supplente sono designati dal Presidente e scelti tra i dipendenti dell’Ente o di altra pubblica amministrazione di qualifica non inferiore:
  1. alla VII per i concorsi afferenti posti di qualifica pari o superiore alla VII;
  2. alla VI per tutti gli altri.

 

  1. In caso di impedimento assoluto del Presidente le sue funzioni sono espletate dal soggetto competente a sostituirlo nella responsabilità del servizio dell’Ente cui è preposto e, qualora si tratti del Segretario generale dal Segretario di altro Ente.
  2.  

  3. Almeno 1/3 dei posti di componente della Commissione di concorso, salva la motivata impossibilità, è riservato alle donne per il rispetto delle pari opportunità di cui alla Legge 10 aprile 1990, n. 125.
  4.  

  5. Ai componenti delle Commissioni di Concorso spettano i compensi di cui al D.P.C.M. 23.3.95. Identico compenso sarà attribuito al dipendente nominato segretario della Commissione.
  6.  

  7. Spettano inoltre agli stessi, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta nella misura prevista dalle tariffe ACI.

 

 

Art. 60 - Funzionamento della commissione

 

  1. La prima riunione per l’insediamento della Commissione viene disposta dal Presidente con avviso scritto indicando giorno, ora e luogo
  2.  

  3. La commissione, a pena di nullità, opera con la costante presenza di tutti i suoi membri.
  1. quando procede al suo inserimenti;
  2. nella determinazione dei criteri generali e delle modalità di votazione degli esami e dei titoli;
  3. nell’esame e nella valutazione degli stessi;
  4. nella predisposizione di tre tracce per ciascuna prova scritta;
  5. nell’espletamento delle prove orali;
  6. nella formazione della graduatoria di merito.

 

  1. Prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Le procedure concorsuali devono comunque concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione.
  2.  

  3. Di norma la commissione perviene all’espressione di un voto unico come risultato di una discussione collegiale. Qualora non sia possibile giungere ad una concordanza di opinioni il punteggio massimo attribuibile sarà diviso in misura uguale per tutti i commissari ed ognuno di essi dovrà, entro i limiti del punteggio riservatogli, esprimere la propria valutazione. La somma aritmetica dei voti parziali così attribuiti darà il punteggio da assegnare. La commissione delibera con voti palesi e non viene ammessa l’astensione, mentre il commissario dissenziente può far inserire nel verbale i motivi, pareri o ragioni di dissenso o le irregolarità nello svolgimento del concorso.
  4.  

  5. Di tutte le operazioni di concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice si redige, giorno per giorno, un processo verbale il quale verrà sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario, nonché siglato, in ogni sua facciata, dai medesimi componenti.

 

 

Art. 61 - Segretario della commissione: funzioni

 

  1. Il Segretario della commissione ha funzioni certificatrici. Redige, sotto la sua responsabilità, i processi verbali, descrivendo tutte le fasi del concorso. Non partecipa col proprio giudizio ad alcuna delle decisioni della commissione.
  2.  

  3. Egli deve custodire gli atti del concorso ed eseguire le disposizioni impartite dalla commissione.

 

 

Art. 62 - Operazioni della commissione

 

  1. I lavori della commissione iniziano dopo la scadenza del termine stabilito dal bando e si svolgono col seguente ordine:
  1. verifica della regolarità della propria costituzione: esame istanze di ricusazione ed accertamento – una volta presa visione dell’elenco dei partecipanti – dell’inesistenza di incompatibilità;
  2. esame dei documenti concernenti: indizione del bando, norme del presente regolamento, pubblicità e diffusione del bando;
  3. determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli e delle prove;
  4. esame delle domande di concorso ai fini della valutazione dei titoli e delle prove,
  5. fissazione del termine del procedimento del concorso;
  6. calendario delle prove d’esame;
  7. esecuzione delle prove scritte e/o pratiche;
  8. giudizio sugli elaborati delle suddette prove ed assegnazione del relativo punteggio. Ammissione alla prova orale;
  9. svolgimento della prova orale ed assegnazione del relativo punteggio;
  10. formazione graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso.

 

Art. 63 - Determinazione dei criteri di valutazione

 

  1. La commissione dopo aver adempituo a quanto previsto dall’art. 12, lett, a) e b) procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove. Questa operazione deve prevedere qualsiasi altra operazione, in particolare l’esame delle domande di ammissione e la relativa valutazione.
  2.  

  3. La commissione quindi procede alla determinazione del punteggio riservato ai titoli (complessivamente per categoria), a ciascuna prova scritta ed a quella orale, al punteggio minimo per l’ammissione a quest’ultima, al punteggio complessivo il quale scaturisce dalla somma tra valutazione conseguita nei titoli e quella riportata nelle prove d’esame.

 

 

Art. 64 - Classificazione dei titoli

 

 

  1. I titoli sono suddivisi in tre categorie ed i complessivi punti ad essi riservati dal precedente articolo, sono così ripartiti:
  1. titoli di studio e di cultura;
  2. titoli di servizio,
  3. titoli vari;

 

  1. Sono presi in considerazione solo i titoli risultanti da certificati redatti a norma di legge ovvero quelli rientranti nei casi ammessi per la dichiarazione temporaneamente sostitutiva ex art. 3 Legge 15 del 1998.
  2.  

  3. Per la copertura di posti di particolari responsabilità ed impegno professionale è prevista, come quarta categoria, quella attinente il curriculum professionale.

 

 

Art. 65 - Titoli di studio

 

  1. I punti disponibili per i titoli di studio sono riparti tenendo conto che gli stessi si suddividono in due categorie:
  1. titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso: il quale può anche non essere oggetto di valutazione, qualunque sia la votazione riportata, a meno che il bando di concorso non precisi l’obbligo di allegare lo stesso titolo di studio comprovante i voti conseguiti. In questo caso il titolo è valutabile in proporzione, qualora il voto sia superiore al minimo richiesto per il suo conseguimento;
  2. altri titoli costituiti da:

b1) abilitazioni professionali attinenti alle funzioni del posto messo a concorso,

b2) corsi di perfezionamento in materia o servizio attinenti alle funzioni del posto messo a concorso;

b3) qualifiche professionali e specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall’ente militare competente solo se attinenti al posto messo a concorso;

b4) diploma di istruzione di scuola media superiore;

b5) diploma di laurea.

 

  1. Nessun punteggio sarà attribuito ai titoli di studio inferiori a quello richiesto per l’ammissione al concorso.

 

 

Art. 66 - Titoli di servizio

 

  1. I punti disponibili per i titoli di servizio saranno ripartiti in relazione alla natura ed alla durata del servizio:
  1. servizio di ruolo e non di ruolo presso enti locali con funzioni identiche, analoghe o superiori a quelle del posto messo a concorso. In pendenza di rapporto di lavoro caratterizzato dai requisiti innanzi precisati, il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, è da considerarsi a tutti gli effetti come trascorso in servizio ai fini della valutazione dei titoli;
  2. servizio prestato con mansioni inferiori a quelle del posto messo a concorso, o presso pubbliche amministrazioni diverse da enti locali, o se è prestato con orario ridotto, nonché periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestato presso le forze armate o corpi equiparati. In tal caso il punteggio di cui alla lettera a) è ridotto al 50%

 

  1. Qualora non sia possibile identificare le mansioni o la natura del servizio, viene attribuito sempre il punteggio minimo:
  2.  

  3. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo circa la valutazione dei periodi di servizio prestato presso le forze armate o corpi equiparati. Il servizio viene valutato a mesi (in dodicesimi) purché non inferiore a tre.

 

 

Art. 67 - Curriculum professionale

 

  1. Qualora il bando di concorso richieda anche il curriculum professionale, in questa categoria vengono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.
  2.  

  3. La valutazione deve privilegiare gli attestati di profitto rispetto a quelli di mera frequenza.

 

 

Art. 68 - Titoli vari

 

  1. La valutazione dei titoli vari riguarda tutti gli altri titoli non classificabili nelle precedenti categorie, purché abbiano attinenza con il posto messo a concorso.
  2.  

  3. Più precisamente:
  1. diplomi professionali e patenti speciali;
  2. pubblicazioni:
  3. libere professioni
  4. incarichi professionali conferiti da amministrazioni pubbliche.
  5. servizio prestato presso privati (solo se di natura tecnico professionale attinente al posto messo a concorso).

 

 

Art. 69 - Classificazione e valutazione delle prove d’esame

 

  1. Le prove d'esame saranno svolte, nel calendario previsto dalla commissione e pubblicato nell'albo pretorio, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove, nel seguente ordine: prove scritte, prove pratiche, prove orali.
  2.  

  3. I punti complessivi assegnati alle prove d'esame sono normalmente ripartiti in misura uguale, per ciascuna di esse.
  4.  

  5. Il superamento delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di idoneità di almeno 7/10.
  6.  

  7. La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere l'idoneità e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.

 

 

 

Art. 70 - Controllo delle domande e dei documenti. Ammissione ed esclusione

  1. La commissione accerta se le domande sono pervenute nei termini e se contengono le dichiarazioni richieste. Accerta se la documentazione è conforme alle norme del bando. Esprime il parere sull'ammissione o l'esclusione dei concorrenti dichiarando l'ammissibilità o l'esclusione tramite provvedimento del presidente della commissione.
  2.  

  3. L'esclusione ha luogo per le seguenti motivazioni:
  1. domanda di ammissione pervenuta fuori termine o senza i prescritti documenti;
  2. aspirante non risultante in possesso dei prescritti requisiti;
  3. mancata sottoscrizione della domanda.

 

  1. Il provvedimento di ammissione nonche' quello di esclusione, debitamente motivato, devono essere partecipati con lettera raccomandata con avviso di ritorno.
  2.  

  3. Il presidente può anche ammettere i concorrenti alla rettifica od integrazione di documenti o domande irregolari, concedendo un determinato termine che sarà fissato nel relativo provvedimento, pena l'esclusione.

 

 

 

Art. 71 - Durata delle prove

  1. La durata delle singole prove è demandata alla discrezionalità della commissione, in relazione all'importanza di ciascuna prova.
  2. Il termine stabilito deve risultare dal verbale e deve essere comunicato ai concorrenti nella stessa data della prova, prima del suo inizio.

 

 

Art. 72 - Diario delle prove

 

 

  1. Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica non meno di 30 giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
  2.  

  3. Le prove del concorso sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
  4.  

  5. Le prove orali sono pubbliche e si svolgono in un ambiente di capienza idoneo a garantire la massima partecipazione del pubblico.

 

 

 

Art. 73 - Prova scritta: modalità di svolgimento

 

  1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta. la commissione al completo, predispone una terna di tracce per ciascuna prova scritta, stabilendo la durata della prova. Le tracce sono segrete e ne e' vietata la divulgazione. Ciascun testo viene numerato e racchiuso in una busta sigillata priva di segni di riconoscimento e firmata sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.
  2.  

  3. Prima dell'inizio di ciascuna prova, il presidente della commissione, coadiuvato dai membri, procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di un documento di identità personale, ritenuto idoneo alla Commissione giudicatrice. La commissione può delegare tale operazione a dipendenti comunali. In ogni caso dovrà essere raccolta la firma di presenza di ogni concorrente, una volta identificato, su apposito foglio controfirmato da quanti hanno partecipato all'operazione.
  4.  

  5. Ai candidati, che saranno collocati in modo da non poter comunicare tra loro, sono consegnate altresì due buste di differente grandezza. Nella busta più piccola è contenuto un cartoncino bianco.
  6.  

  7. Il presidente invita uno dei candidati ad estrarre il tema da svolgere, previa constatazione della integrità delle buste. Legge quindi, ad alta voce, il testo della prova contenuto nella busta prescelta, nonché i testi contenuti nelle altre.
  8.  

  9. I candidati vengono poi informati sui seguenti punti:
  1. durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro o di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione giudicatrice;
  2. i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I concorrenti possono consultare i testi di legge posti a loro disposizione;
  3. concorrenti che contravvengono alle predette disposizioni o comunque abbiano copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, sono esclusi dal concorso, anche in sede di valutazione delle prove. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

 

  1. Il bando di concorso può prevedere che la prova scritta consista in una serie di quesiti a risposta sintetica o in appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato.

 

 

 

 

Art. 74 - Prova scritta: adempimento dei concorrenti e della commissione

 

 

  1. Ultimato lo svolgimento della prova scritta, il candidato, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, che ne comporterebbe l'esclusione, inserisce il foglio o i fogli nella busta più grande. Quindi scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Questa è inserita nella busta grande, che il candidato chiude e consegna al presidente od a chi ne fa le veci, il quale appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma.
  2.  

  3. Le buste vengono raccolte in uno o più plichi che sono firmati, come sopra descritto, dai membri della commissione e dal segretario, il quale custodisce tutti i plichi.
  4.  

  5. I plichi sono aperti esclusivamente alla presenza della commissione esaminatrice, all'inizio della procedura relativa alla valutazione della prova e previa verifica dell'integrità dei medesimi plichi.
  6.  

  7. Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che sì procede all'apertura delle stesse, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola ivi acclusa. Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.
  8.  

  9. Al termine della lettura di tutti gli elaborati e dell'attribuzione dei relativi punteggi, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati. Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.
  10.  

  11. Va annullata la prova dei concorrenti che non abbiano conservato l'incognito.

 

 

Art. 75 - Prova pratica: modalità di svolgimento

 

  1. La prova pratica consiste nella materiale esecuzione di un lavoro o di un'opera, nella stesura di un progetto tecnico, nella realizzazione di un determinato lavoro con materiali, mezzi e dati forniti direttamente dalla commissione giudicatrice e nello svolgimento di determinate operazioni. In ogni caso può trattarsi di prove pubbliche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
  2.  

  3. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione stabilisce le modalità ed i contenuti della prova, che deve essere la stessa per tutti i candidati.
  4.  

  5. La commissione, anche per la prova pratica, ove possibile, propone un numero non inferiore a tre prove. Per quanto applicabili, si osservano le stesse modalità previste per la prova scritta.
  6.  

  7. La commissione mette a disposizione dei concorrenti anche le attrezzature e gli altri materiali necessari per l’espletamento della prova. Può autorizzare i concorrenti ad utilizzare tutto o in parte il materiale, strumenti o mezzi propri.
  8.  

  9. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell’intera commissione previa identificazione dei concorrenti.

 

 

Art. 76 - Prova orale

 

 

  1. L’Ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di idoneità alle prove precedenti.
  2.  

  3. Tale idoneità viene stabilita nel bando e comunque comunicata agli interessati tramite affissione all’albo pretorio del comune, ivi indicando anche la votazione riportata nelle prove scritte.
  4.  

  5. Ove non già stabilito nel diario delle prove, l’avviso per la presentazione della prova orale va notificato agli interessati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
  6.  

  7. Le prove orali si svolgono in un’aula aperta al pubblico onde garantire la massima partecipazione del medesimo, il quale verrà allontanato allorchè si ricada nelle fasi procedurali della "predeterminazione dei quesiti" e "della valutazione della prova orale" per ogni singolo candidato.
  8.  

  9. Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, la commissione esaminatrice predetermina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame.
  10.  

  11. La valutazione della prova orale viene effettuata non appena ciascun candidato ha sostenuto la prova medesima. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. Detto elenco viene affisso nella sede degli esami.

 

 

Art. 77 - Preferenza a parità

  1. Salve le precedenze di cui alle vigenti norme, nella formazione della graduatoria devono essere applicate le norme sulle preferenze. A parità di merito i titoli di preferenza sono quelli elencati dal comma 4 dell’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 1994.
  2.  

  3. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
  1. dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
  2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle pubbliche amministrazioni;
  3. dalla minore età.

 

 

 

Art. 78 - Formazione ed approvazione della graduatoria di merito

 

 

  1. La Commissione, al termine delle prove di esame, forma la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle varie prove d’esame. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito l’idoneità in ciascuna delle prove d’esame, peraltro non si dà luogo a dichiarazione di idoneità al concorso.
  2.  

  3. Nella formazione della graduatoria, salve le precedenze di cui alle vigenti norme, la commissione deve tener conto dei titoli di preferenza di cui al precedente articolo.
  4.  

  5. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’ufficio personale entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell’elevazione del limite massimo di età , già indicata nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
  6.  

  7. La graduatoria di merito è approvata con determina del responsabile ed è immediatamente efficace. Essa viene pubblicata all’albo pretorio comunale

 

 

 

Art. 79 - Termine per l’assunzione del servizio

 

 

  1. Il nominato che no assume servizio, senza giustificato motivo, alla data stabilita dal relativo invito, si intende rinunciatario al posto.

 

 

Art. 80 - Utilizzazione

 

 

  1. Qualora nei trentasei mesi successivi all’approvazione della graduatoria, si verifichino, per qualsiasi causa, vacanze di posti nei ruoli organici, l’Amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori.
  2.  

  3. Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente all’approvazione della graduatoria.

 

 

Art. 81 – Progressione verticale e concorso interno

L’amministrazione comunale, in attuazione e nel rispetto dell’art. 4 del nuovo ordinamento Professionale degli Enti Locali disciplina le progressioni interne verticali di cui all’art. 51 del presente regolamento.

 

A tal fine a cadenza annuale, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di risorse umane approvato con delibera di Giunta Comunale, la stessa individua tra i posti vacanti o resisi disponibili i posti da ricoprire con procedura selettiva interna e quelli da ricoprire con procedura esterna.

 

Le progressioni verticali sono ammesse per ogni passaggio di categoria.

 

A seguito di progressione verticale il dipendente non è soggetto a periodo di prova.

 

Qualora, a seguito del nuovo inquadramento, il precedente trattamento risulti superiore, il dipendente conserva la differenza economica con l’attribuzione di un assegno ad personam.

Tale differenza potrà essere assorbita nella successiva progressione economica.

 

Con deliberazione di Giunta possono essere individuati profili e figure professionali che, ai sensi dell’art. 6 c. 12 Legge 127/97 risultano avere una professionalità la cui maturazione sia resa possibile attraverso una qualificazione raggiungibile solo mediante la formazione e l’esperienza acquisita all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, con esclusione contestuale delle possibilità di pervenire dall’esterno ad un identico contenuto di specializzazione ritenuta indispensabile e qualificante per la copertura del posto.

 

 

Art. 82 – Requisiti per il concorso interno

 

Può accedere al concorso interno ex art. 6 c. 12 L. 127/97, chi appartenga alla categoria immediatamente inferiore al posto messo a concorso ed abbia i requisiti indicati dalla delibera di Giunta di cui all’articolo precedente.

 

Può prescindersi dai titoli di studio ordinariamente previsti per l’accesso dall’esterno.

 

 

Art. 83 – Modalità di espletamento

 

Il concorso interno è indetto sulla base della delibera di Giunta di cui all’art. 81, dal responsabile del personale.

 

Con lo stesso provvedimento di indizione approva lo schema di bando di concorso e il fax-simile di domanda di ammissione.

 

Il bando di concorso contiene tutti gli elementi elencati nel presente regolamento per i concorsi pubblici ad eccezione di quelli non compatibili con le procedure del concorso interno.

 

Le prove d’esame si svolgono con le stesse modalità previste dal presente regolamento per i concorsi pubblici.

 

 

Art. 84 – Requisiti per l’ammissione alla selezione per la progressione verticale.

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