Comune
Di Pressana
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REGOLAMENTO
DI
ORGANIZZAZIONE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
CAPO I
Art. 1: "Oggetto ed effetti del Regolamento"
1- Il presente regolamento redatto ai sensi della Legge
127/97, della legge 25.03.93 n. 81 e del Decreto legislativo del 03.02.93 n. 29
e successive modificazioni, determina i principi fondamentali che guidano
l'organizzazione amministrativa del Comune, i metodi per la sua gestione
operativa, l'assetto delle strutture organizzative.
2- Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei
dipendenti comunali è disciplinato da accordi collettivi nazionali.
3- Costituiranno norme integrative per l'attuazione degli
accordi nazionali e del presente regolamento gli accordi sindacali attuativi a
livello decentrato recepiti con atto del competente organo del Comune.
Art. 2: "Poteri di organizzazione"
1- L'Amministrazione Comunale assume con il presente
regolamento le proprie determinazioni per l'organizzazione degli uffici e
servizi al fine di assicurare la economicità, speditezza e rispondenza al
pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2- Il Comune nelle materie soggette alla disciplina del
codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, opera con i
poteri del privato datore di lavoro adottando tutte le misure inerenti
l'organizzazione e la gestione dei rapporti di lavoro.
3- Gli atti relativi alla costituzione, modificazione ed
estinzione del rapporto di lavoro del personale sono di competenza della
dirigenza; sulla base delle direttive generali fissate dalla Giunta.
Art. 3: "Principi generali di Organizzazione"
1- L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere
strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a
criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza.
2- L'assetto organizzativo, orientato anche all'interazione
con altri livelli istituzionali e con soggetti della società civile, è
determinato secondo rispondenza alle funzioni di cui l'ente è titolare ed ai
programmi dell'Amministrazione.
3- Costituiscono inoltre principi generali di organizzazione
oltre a quelli previsti dallo statuto:
a) la gestione programmata dall'attività funzionale agli
obiettivi fissati dall'Amministrazione e monitorata da sistemi di controllo e
verifica dei risultati.
b) lo sviluppo di un efficace sistema informativo, atto a
garantire il coordinamento e l'integrazione delle attività;
c) la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso
l'istituzione dell'Ufficio Relazioni con il pubblico di cui al successivo art.
6;
d) l'armonizzazione degli orari di apertura degli uffici e
dei servizi con le esigenze dell'utenza;
e) la responsabilità e la collaborazione di tutto il
personale per il raggiungimento del risultato dell'attività lavorativa;
f) la flessibilità nell'organizzazione degli uffici e dei
servizi e nella gestione delle risorse umane.
Art. 4: "Pari opportunità - Categorie Speciali"
1- L'Amministrazione Comunale garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro.
2- L'Amministrazione Comunale individua criteri certi e
priorità nell'impiego flessibile del personale, purchè compatibile con
l'organizzazione del lavoro, a favore di dipendenti in situazione di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di
volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266.
Art. 5: "Relazioni Sindacali"
1- L'Amministrazione Comunale regola le relazioni sindacali
secondo i criteri e le modalità indicate nell'art. 10 del Decreto Legislativo
03.02.93 n. 29 e successive integrazioni e modificazioni e nei contratti
collettivi di lavoro; nelle materie demandate alla contrattazione decentrata si
provvederà con specifici accordi sindacali resi esecutivi con provvedimento del
Sindaco.
Art. 6: "Ufficio Relazioni con il pubblico"
1- L'Amministrazione Comunale al fine di garantire la piena
attuazione della legge 07.08.90 n. 241 individua nell'ambito della propria
struttura l'ufficio per le Relazioni con il pubblico.
2- L'ufficio per le Relazioni con il pubblico provvede, anche
mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di presentazione di
cui al Capo III della legge 07.08.90 n. 241;
b) all'informazione all'utenza sullo stato di procedimenti;
c) a formulare proposte, alla Direzione Generale, sugli
aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
Art. 7 "La struttura organizzativa"
1- La struttura organizzativa del Comune è suddivisa per:
a) settori
b) servizi
c) unità operative
d) unità di progetto
Art. 8:" Il Settore"
L’area è la struttura organizzativa di massima dimensione
composta da più servizi raggruppati con criteri omogenei.
Il ruolo del settore è caratterizzato dalle seguenti
funzioni:
- Programmare e coordinare l’attività operativa dei servizi e degli
uffici attraverso la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali
assegnate;
- Definire gli standard di prestazioni quali/quantitativi dei servizi ad
esso offerenti anche ai fini della valutazione, del controllo e della
capacità di risposte alle domande di servizio;
- Migliorare il funzionamento organizzativo;
- Promuovere professionalità ed autonomia delle persone e dei ruoli;
L’individuazione dei settori è definita nello schema
organizzativo del Comune.
Art. 9: "La funzione"
La funzione è la struttura organizzativa (facoltativa)
intermedia tra il settore ed il servizio composta da più servizi (di line)
raggruppati secondo i criteri di cui al D. Lgs. 77/95.
Art. 10: "Il servizio"
I servizi sono divisi in servizi di staff e servizi di line.
Il servizio di staff è la struttura organizzativa che
garantisce:
- il supporto specialistico alle funzioni e/o servizi di line
- che gestisce servizi di carattere generale
Il servizio può comprendere una o più unità operative
elementari preposte allo svolgimento di attività omogenee.
A ciascun servizio, con il bilancio di previsione e con il
P.E.G. è affidato un complesso di mezzi finanziari e strumentali dei quali
risponde il responsabile di servizio.
L’individuazione dei servizi all’interno di ciascun
settore è definito nello schema organizzativo del Comune, approvato con
delibera di G.C. n. 52 del 01/6/99
Art. 11: "L’unità Operativa"
L’unità operativa è la struttura organizzativa elementare
che realizza attività tecnico-operative nell’ambito di funzione omogenee.
L’individuazione delle unità operative, che saranno
costituite qualora risultino funzionali ad una migliore erogazione del Servizio,
compete al Dirigente di settore.
Art. 12: "L'unità di progetto"
- Quando la definizione e l'attuazione di un obiettivo coinvolgono
competenze appartenenti ad aree, funzioni o servizi differenti il Sindaco su
proposta del Direttore Generale, sentita eventualmente la Giunta, con
proprio decreto, costituisce una unità di progetto ed individua il
responsabile. Il potere di costituire le unità di progetto potrà essere
delegato dal Sindaco al Direttore generale.
- All'unità di progetto è preposto un responsabile che risponde
direttamente al Sindaco ed al Direttore.
- L'unita' di progetto può' essere composta anche dal segretario comunale
e/o del direttore ed uno o più' funzionari, non in posizione di
responsabili di progetto.
- L'unità di progetto è dotata di un eventuale budget e si scioglie al
raggiungimento dell'obiettivo assegnato.
TITOLO III
LA DIRIGENZA
Art. 13: "Norma interpretativa"
La parola "Dirigente" ed aggettivi equipollenti
utilizzati nel presente regolamento sono sinonimo di Responsabili di ufficio o
di servizi ai sensi dell’art. 51 c. 3 bis L. 142/90 così come modificato
dalla L. 127/97.
Art. 14: "Esercizio delle funzioni dirigenziali"
Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni dei
Dirigenti, secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza
(anche funzionale) nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ed in conformità
a quanto stabilito dallo Statuto Comunale e dal Decreto legislativo del 03.02.93
n. 29 e successive modificazioni dalla contrattazione collettiva di lavoro del
personale degli Enti Locali, dalla L. 127/97 e da tutta la normativa attinente
al personale degli Enti Locali.
Art. 15: "Rapporti dei Dirigenti con il Sindaco e la
Giunta"
La Giunta Comunale definisce gli obiettivi ed i programmi da
attuare; impartisce le direttive generali al fine di stabilire i criteri a cui i
Dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni; verifica la
rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.
I Dirigenti concorrono con attività istruttorie, di analisi
e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale;
concorrono altresì alla definizione dei progetti attuativi di competenza degli
organi elettivi.
Art. 16: "Rapporti dei Dirigenti con il Consiglio
Comunale e le Commissioni Consiliari"
I Dirigenti partecipano alle riunioni del Consiglio Comunale
e delle commissioni consiliari, secondo le modalità previste dal regolamento
del Consiglio Comunale, e secondo le necessita' del caso.
I Dirigenti sono tenuti a fornire ai consiglieri atti ed
informazioni utili all'espletamento del loro mandato, secondo le modalità
definite dal regolamento del Consiglio Comunale e nel regolamento sul
procedimento amministrativo e sull’accesso.
Le figure dirigenziali ed i responsabili di struttura
Art. 17:" Il Segretario Comunale"
- Il Segretario Comunale dell'Ente provvede ai compiti ed alle incombenze allo
stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti,
sovrintendendo, a tal fine, allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e
coordinandone l'attività.
- Ogni Comune in forma singola o associata si dota di un Segretario Comunale
- Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, scegliendolo tra gli iscritti all’albo
secondo i criteri e le modalità fissati dalla legge.
- La nomina ha durata corrispondente al mandato elettivo del Sindaco che lo ha
nominato. Il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni,
dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo
Segretario. La nuova nomina è disposta non prima di 60 gg. e non oltre 120 gg.
dall’insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.
- Il Segretario può essere revocato – a norma dell’art. 17, comma 72
della legge 15.5.97, n. 127 – con provvedimento motivato del Sindaco, previa
delibera della Giunta per gravi e ricorrenti violazioni d’ufficio.
- Il Segretario comunale:
- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine
alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai
regolamenti;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- roga tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autentica scritture
private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente e ne riscuote i
diritti di rogito;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai
regolamenti, conferitagli dal Sindaco che non siano attribuiti alla
dirigenza.
- Qualora sia stato nominato il Direttore Generale, tra quest’ultimo ed il
Segretario Comunale si deve realizzare una stretta collaborazione pur nella
distinzione dei ruoli, basata sul criterio secondo il quale il Direttore
generale è responsabile degli aspetti gestionali ed organizzativi dell’azione
amministrativa, il Segretario comunale è responsabile degli aspetti
istituzionali e legati alla medesima attività.
- Ai sensi della legge 127/97, il Sindaco può nominare un vicesegretario
scegliendolo tra gli apicali del comune, affinchè in caso di
assenza,impedimento o vacanza del segretario, possa sostituirlo nelle sue
funzioni.
Art. 18: "Il Direttore Generale"
- Il Comune può dotarsi di un Direttore generale, fuori della dotazione
organica con contratto a tempo determinato, in forma associata, previa
deliberazione del C.C. che abbia i seguenti requisiti:
- alta, comprovata e documentata professionalità
- titoli di studio idonei a ricoprire la posizione di dirigente
- La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettivo
del Sindaco.
- Il Direttore generale può essere revocato anticipatamente per una delle
seguenti motivazioni:
- mancato raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi;
- conflitto ambientale oggettivo con organi di direzione politica;
- carenza di collaborazione attiva, di impulso e propositiva con gli organi
di direzione politica o con il Segretario;
- inosservanza delle direttive;
- venir meno del necessario rapporto fiduciario;
- Il Direttore generale:
- provvede alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni
interessati;
- provvede ad attuare gli obiettivi stabiliti dagli organi di direzione
politica, secondo le direttive impartite;
- sovrintende alla gestione degli enti convenzionati, perseguendo livelli
ottimali di efficacia e di efficienza;
- predispone, in particolare, il piano dettagliato di obiettivi, nonché la
proposta di piano esecutivo di gestione.
A tali fini, al Direttore generale rispondono, nell’esercizio
delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dei singoli Enti ad eccezione del
Segretario.
- Il Direttore generale, nel rispetto delle direttive comunali e degli
indirizzi degli organi di governo esercita le seguenti prerogative di
carattere organizzativo e gestionale:
- riesamina annualmente l’assetto organizzativo degli Enti, la dotazione
organica, la distribuzione del personale in servizio e propone eventuali
provvedimenti in merito alla Giunta;
- Gestisce i processi di mobilità esterna e di mobilità fra i settori nel
rispetto dei criteri vigenti;
- Cura l’integrazione e il coordinamento tra le strutture; a tali fini il
direttore generale si avvale di un ufficio di direzione.
Art. 19 "Il Segretario Direttore"
- Quando non risultino stipulate le convenzioni di cui all’articolo
precedente del presente regolamento, le relative funzioni sono affidate dal
Sindaco al Segretario Comunale
- L’assunzione delle funzioni di direttore generale da parte del
segretario comunale comporta l’attribuzione di un’indennità "ad
personam".
Durata
Il provvedimento di attribuzione delle funzioni di Direttore
generale al Segretario Comunale ha carattere temporaneo ed una durata massima
pari al mandato elettivo del Sindaco.
Revoca
Il Sindaco può revocare anticipatamente il provvedimento di
attribuzione delle funzioni al Segretario quando ricorrono le medesime
motivazioni di revoca del Direttore generale fuori pianta organica.
Efficacia provvedimento
Il provvedimento di attribuzione delle funzioni di direttore
generale al Segretario perde di efficacia in caso di nomina di un direttore
generale in forma associata fuori della pianta organica.
Art. 20 "Il responsabile di settore"
Il responsabile di settore è di norma un funzionario almeno
di Cat. D, ma anche di categoria inferiore qualora nell’Ente non vi siano
dipendenti di categorioa superiore, riporta al Direttore Generale ed ha il
compito di:
- Programmare e pianificare l’attività delle diverse funzioni e servizi
del settore curandone l’integrazione fra essi
- Formulare proposte per il miglioramento dell’organizzazione e del
funzionamento del settore.
- Elaborare i budget di spesa relativi al settore (ripartiti per funzioni e
servizi) sulla base delle proposte dei Responsabili di servizio.
- Definire gli obiettivi dei servizi e dei responsabili di servizio che a
lui riportano.
- Gestire le risorse umane assegnate al settore e/o ai servizi di settore
- Concedendo permessi di servizio, ferie, trasferte
- Attribuendo mansioni superiori e trattamenti economici accessori secondo
quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali decentrati
- Assumendo le opportune iniziative per la mobilità del personale tra i
servizi del settore in funzione delle esigenze e delle priorità che
intervengono a modificare le condizioni di funzionamento ordinario e/o sulla
base del P.E.G.
- Presiedendo le commissioni di concorso del personale da assumere nel
settore e nei servizi del settore.
- Individuare i responsabili dei procedimenti ai sensi della L. 241/90
- Gestire le risorse affidate al settore (e non ai servizi del settore)
adottando tutti gli atti amministrativi di gestione tecnica finanziaria e
amministrativa compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno
compresi stipula rinnovi e/o risoluzione di contratto
- Presiedere le commissioni di appalto delle gare di competenza del settore
e dei servizi ad esso afferenti
- Effettuare il controllo dei costi dei servizi afferenti al settore ed
impostare, in collaborazione con il servizio di controllo di gestione ed il
nucleo di valutazione, iniziative di monitoraggio e valutazione della
gestione del settore e dei Responsabili di servizio
- Rilasciare autorizzazioni, licenze, concessioni il cui rilascio presuppone
accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale attinenti ai
servizi del settore
- Rilasciare pareri tecnici inerenti gli atti deliberativi di competenza
degli organi collegiali riguardanti il settore o i servizi ad esso afferenti
- Rilasciare parere obbligatorio non vincolante in ordine alla promozione o
resistenza alle liti riguardanti il settore ed i servizi ad esso afferenti
nonché sulla conciliazione e sulle transazioni delle stesse.
-
Tutti i poteri del responsabile di Settore sono avocabili,
con provvedimento motivato, dal Direttore generale in caso di inerzia o
violazione delle direttive politiche o gerarchiche.
Art. 21 "Il Responsabile di servizio di staff"
Il responsabile del servizio di staff è di norma un
funzionario almeno di 7° livello (o qualifica inferiore) che riporta al
Direttore generale ed ha i seguenti compiti:
- Collaborare con i responsabili di settore e responsabili dei servizi di
line alla elaborazione delle proposte avanzate da questi
- Fornire la consulenza di supporto anche di carattere operativo ai processi
decisionali dei Responsabili di Settore e Servizi di line
- Erogare servizi di specifica competenza (progettazione, direzione lavori,
redazione di bilanci e conti consuntivi)
- Gestire, anche attraverso unità operative semplici o complesse i servizi
generali (protocollo, centralino, archiviazione, segreteria, economato,
ecc.)
- Gestire le risorse finanziarie strumentali ed umane ad esso assegnate
emettendo tutti gli atti necessari e/o opportuni (come il responsabile di
settore)
- Formulare proposte di miglioramento dei servizi
Art. 22 "Il Responsabile del servizio di line"
Il Responsabile del servizio di "line" può essere
un funzionario di Cat. D o anche di categoria inferiore e riporta al
Responsabile di settore.
Responsabile di uno o più servizi di line può essere anche
il Responsabile di settore.
Il Responsabile di "servizi di line" ha i
seguenti compiti:
- Programmare e pianificare in collaborazione con il Responsabile di settore
l’attività del servizio
- Proporre al Responsabile di settore il budget di spesa del servizio
(annuale e triennale)
- Gestire le risorse finanziarie e strumentali assegnate al servizio
adottando gli atti amministrativi necessari compresi quelli che impegnano l’Amministrazione
verso l’esterno ad accezione di:
- stipula dei contratti definitivi, rinnovo e risoluzione
- rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze
- presidenza delle commissioni di appalto
Le eccezioni non hanno effetto quando la responsabilità del
servizio è affidata ad un Responsabile di settore.
- Effettuare il controllo dei costi del servizio e predisporre i report da
fornire al responsabile di settore
- Sostituire il Responsabile di settore o il responsabile di un altro
servizio del settore su delega o incarico di dirigente in caso di assenze o
impedimento di uno di questi.
Le funzioni delegate dal Sindaco al Responsabile di settore
non sono subdelegabili
Art. 23 "Il Responsabile di Unità Operativa"
Il Responsabile di Unità Operativa è un dipendente di cat.
C o inferiore, a cui viene attribuita secondo le modalità di cui al successivo
art. 26 , la responsabilità di un’unità operativa.
Risponde al responsabile di servizio
Il responsabile di unità operativa ha le seguenti
competenze:
- gestisce autonomamente gli adempimenti di competenza dell’unità
operativa cui è preposto.
- gestisce i problemi correnti e le variazioni tecnico-operative inerenti i
processi di lavoro e le attività realizzati dalla unità organizzativa;
- è responsabile di specifici procedimenti amministrativi in attuazione
della legge 07.08.90 n. 241;
- cura la realizzazione di specifiche attività tecnico-operative e
l'erogazione di servizi all'utenza nell'ambito delle funzioni attribuite
all'unità organizzativa di riferimento;
- sostituisce il responsabile di servizio in caso di assenza o impedimento
su delega dello stesso e salvo diversa disposizione del Responsabile di
settore
Attribuzione e revoca degli incarichi
Art. 24: "Attribuzione e revoca degli incarichi di
Responsabile di settore"
L’attribuzione e la revoca degli incarichi di Responsabile
di settore e Responsabile di servizi di staff spettano al Sindaco sentito il
Direttore generale. Il parere del direttore generale viene espresso per iscritto
ed allegato all’atto di nomina emesso dal Sindaco.
Per il conferimento di incarichi di Responsabile di settore
il Sindaco tiene conto, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs, 29/93, della natura
e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle
capacità del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza e può prescindere dalla precedente assegnazione di funzione di
direzione a seguito di concorsi.
Gli incarichi di Responsabile di settore sono conferiti a
funzionari in servizio presso l’Amministrazione o tramite contratto a tempo
determinato a soggetti esterni.
L’attribuzione delle funzioni di Responsabile di settore è
assegnato a tempo determinato per un periodo massimo pari alla durata del
mandato elettivo del Sindaco e cessa al verificarsi di qualunque causa di
cessazione delle carica di Sindaco.
Il provvedimento di attribuzione delle funzioni di
Responsabile di settore è revocabile anticipatamente con atto motivato.
I Responsabili di settori esercitano le loro funzioni "in
prorogazio" fino alla nomina del nuovo Responsabile.
Art 25 "Attribuzione e revoca incarichi di responsabile
di servizio"
L’attribuzione delle funzioni di Responsabile di servizio
segue il principio
della temporaneità e revocabilità.
I Responsabili di servizio sono nominati dal Sindaco su
proposta dei Responsabili di settore.
Nel caso di mobilità fra settori diversi sono nominati dal
Sindaco su proposta del Direttore generale.
Art. 26: "Nomina del Responsabile di Unità
Operativa"
L'attribuzione delle funzioni dei Responsabili di Unità
Operativa segue il principio della temporaneità e della revocabilità.
I responsabili di unità operativa sono nominati dai
Responsabili di settore sentiti i responsabili di servizio, per le unità
dipendenti dai servizi di line, mentre sono nominati dai Responsabili dei
Servizi di staff per le unità operative da loro dipendenti
COMPENSI PER AREE DI RESPONSABILITA’
Art. 27 "Indennita’ di posizione"
Nella struttura organizzativa di Pressana sono state
individuate ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. tre posizioni organizzative.
La posizione organizzativa viene retribuita con un’indennità
che varia dai 10 milioni ai 25 milioni.
La Giunta valuta, sulla scorta di obiettivi criteri, ed
avvalendosi del nucleo di valutazione, il peso di ogni posizione retribuendola
nei limiti prima indicati.
L’indennità di posizione è onnicomprensiva e viene
percepita anche in caso di assenza.
Art. 28 "Indennità di risultato"
I titolari delle posizioni organizzative hanno diritto ad un’indennità
detta di risultato che compensa il raggiungimento degli obiettivi fissati nel
PEG.
Il suo ammontare è fissato con delibera di Giunta in una
percentuale che varia dal 10% al 25% dell’indennità di posizione.
Con il supporto del nucleo di valutazione, la Giunta
valuterà se gli obiettivi sono stati raggiunti o meno o se sono stati raggiunti
solo parzialmente. Sulla base di tali valutazioni si assegnerà la quota d’indennità
spettante ad ognuno.
L’indennità di posizione e risultato sono finanziate con
il bilancio.
Art. 29 "Retribuzione delle responsabilità
intermedie"
Per le responsabilità di cui all’art. 22 possono
prevedersi incentivi in sede di contrattazione decentrata.
A tal fine nei limiti stabiliti dalla normativa i
responsabili formuleranno le valutazioni sulla scorta dei criteri formulati
congiuntamente.
Art. 30 "Incarichi fuori pianta organica"
Il Sindaco con proprio atto sentita la Giunta ed il Direttore
Generale può affidare a soggetti esterni, con contratto a tempo determinato,
incarichi dirigenziali o di alta specializzazione o di funzioni direttive nei
limiti del 5% della dotazione organica ed in ogni caso almeno 1 unità.
Il provvedimento di incarico deve indicare compiti e funzioni
dei soggetti incaricati e la loro collocazione nello schema organizzativo dell’ente.
I soggetti incaricati devono possedere i titoli ed i
requisiti professionali previsti dalle normative vigenti provati con curriculum
firmato sotto propria responsabilità dal professionista esterno.
Il curriculum e le dichiarazioni dei titoli di studio e
professionali posseduti andrà allegato all’atto di affidamento.
Il contratto non potrà avere durata superiore al mandato
elettivo del Sindaco che ha affidato l’incarico e si risolve di diritto al
verificarsi di qualunque causa di cessazione della carica di Sindaco.
Il trattamento economico sarà equivalente a quello previsto
dai contratti collettivi nazionali decentrati per il personale degli Enti Locali
riferito ai dirigenti o funzionari dell’area direttiva secondo la tipologia di
incarico e potrà essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, di
una indennità "ad personam" commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale anche in considerazione della temporaneità del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali.
Art. 31: "Collaborazioni esterne"
Per obiettivi determinati, ai sensi dell'art.51 L. 142/90 e'
possibile, con convenzioni a termine, affidare a soggetti esterni ( persone
fisiche e/o società) incarichi di collaborazione ad alto contenuto
professionale.
Gli atti di incarico dovranno indicare gli obiettivi che con
l'incarico si vuole raggiungere.
Le convenzioni non possono rinnovarsi tacitamente ma solo con
apposito provvedimento.
L'affidamento degli incarichi e la determinazione del
compenso, ai sensi dell'art. 36 L.142/90 , spetta al Sindaco che lo effettua con
proprio atto.
Art. 32: "Sostituzione del Responsabile di settore in
caso di vacanza"
1- In caso di vacanza del posto di Dirigente, il Sindaco
potrà attribuire transitoriamente le funzioni ad altro Dirigente oppure,
qualora cio' non sia possibile anche per ragioni di funzionalità, ad un
funzionario di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di
norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura
organizzativa.
2- L'incarico di assolvere le funzioni di qualifica superiore
non dà diritto al conferimento del posto stesso.
3- Lo svolgimento temporaneo delle funzioni di responsabile
di Settore non dà titolo al percepimento dell’indennità di posizione.
Le responsabilità dirigenziali e dei responsabili di
struttura
Art. 33: "Responsabilità Dirigenziale – Responsabili
di settore"
1- I responsabili di settore sono responsabili del risultato
dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della
realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del
personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro affidate e degli
adempimenti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti comunali. Sono
soggetti alla responsabilità penale, civile, amministrativo - contabile e
disciplinare prevista dalle norme regolamentari e di legge vigenti.
Art. 34: "Responsabilità dei Responsabili di
servizio"
I responsabili di servizio sono responsabili:
- Dei procedimenti amministrativi loro assegnati
- Dei provvedimenti, atti e documenti che producono direttamente anche di
particolare complessità
- Delle procedure adottate
Art. 35 "Responsabilità responsabili di unità
operativa"
Il responsabile di unità operativa è responsabile:
- Dei procedimenti ad esso assegnati dal responsabile di settore
- Della realizzazione e della correttezza delle specifiche attività
tecnico-operative che ad esso competono.
Art. 36 "Valutazione dei Dirigenti"
1- Il Nucleo di valutazione in ottemperanza ai criteri
generali di valutazione degli obiettivi previsti dalla Giunta, studia e
implementa un sistema di valutazione delle prestazioni dei Dirigenti.
2- Tale sistema dovrà essere teso a monitorare il grado di
raggiungimento da parte dei Dirigenti degli obiettivi rispettivamente dei
settori e dei progetti.
3- Gli obiettivi sono formulati di comune accordo tra gli
organi elettivi ed i Dirigenti e vengono sottoposti a verifiche annuali
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al precedente comma.
4- La valutazione dei risultati dell'attività dei Dirigenti
spetta al nucleo di valutazione.
TITOLO IV
ORGANI DI INDIRIZZO E CONTROLLO
Art. 37: "L’ufficio del Sindaco"
la G.C. con propria deliberazione può costituire l’ufficio
del Sindaco, ne individua la composizione e lo inserisce nello schema
organizzativo del Comune.
Il Sindaco, con proprio atto e tenuto conto delle
possibilità finanziarie dell’Ente affida gli incarichi, con contratto a tempo
determinato a soggetti di provata competenza e professionalità che sono ad esso
legati da un rapporto fiduciario ad personam e lo coadiuvano nell’attività di
indirizzo e controllo.
La durata del contratto non può avere durata superiore al
mandato elettivo del Sindaco e si risolve di diritto al verificarsi di qualunque
causa di cessazione dalla carica di Sindaco.
Art. 38: "Il nucleo di valutazione"
La Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 29/93
costituisce e nomina il nucleo di valutazione composto dal Direttore Generale o
in sua mancanza dal Segretario ComunaLE con funzioni di presidente e da due
esperti diversi.
In alternativa la Giunta può decidere di utilizzare nuclei
di valutazione di altri enti pubblici o stipulare apposite convenzioni per la
gestione del servizio.
Compito del nucleo di valutazione è di studiare e improntare
un sistema di valutazione dei Dirigenti e della produttività in generale.
I componenti del nucleo di valutazione possono essere ammessi
a partecipare alla trattative sindacali in sede di contrattazione decentrata.
Il nucleo di valutazione risponde esclusivamente all’organo
politico di vertice.
TITOLO V
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 39 "Disciplina del rapporto di lavoro"
Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Comune è
disciplinato dalle disposizioni del Capo I titolo I del libro V del Codice
Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i
limiti stabiliti dal Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e sue
modificazioni, per il perseguimento degli interessi generali cui
l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.
Nelle materie non soggette a riserva di legge ai sensi
dell'articolo 2, comma 1 lettera c) della legge 23 ottobre 1992 n. 421,
eventuali norme di legge, intervenute dopo la stipula di un contratto
collettivo, cessano di avere efficacia, a meno che la legge non disponga
espressamente in senso contrario, dal momento in cui entra in vigore il
successivo contratto collettivo.
I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma
1 sono regolati contrattualmente.
La legge 20 maggio 1970 n. 300 si applica ai dipendenti del
Comune.
Art. 40 "Il Personale"
Il personale comunale è inquadrato nei ruoli organici e
inserito nella struttura organizzativa del Comune secondo i criteri di
funzionalità e flessibilità operativa.
L'inquadramento nelle categorie contrattuali conferisce la
titolarità del rapporto di lavoro, ma non la titolarità di una specifica
posizione nella struttura organizzativa dell'ente.
L'inquadramento, inoltre, riconosce un livello di
professionalità, ma non determina automaticamente l'affidamento di
responsabilità su unità organizzative e la collocazione in posizione
gerarchicamente sovraordinata ad altri operatori.
Art. 41: "Posizione di lavoro e responsabilità del
personale"
Il dipendente è assegnato ad una posizione di lavoro pari
alla sua categoria.
Nel rispetto delle norme contrattuali e delle effettive
capacità professionali, la posizione di lavoro assegnata al dipendente può'
essere modificata.
Ogni dipendente risponde direttamente dell'adeguatezza delle
proprie prestazioni nell'ambito della posizione di lavoro assegnata.
Art. 42: "Mansioni"
Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie della
categoria di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di
compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
Tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente
equivalenti sono esigibili.
Il dipendente può' essere adibito a svolgere compiti
specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e
ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente
inferiori, se richiesto dal Dirigente del settore cui è addetto, senza che ciò
comporti alcuna variazione del trattamento economico.
Art. 43: "Attribuzione temporanea di mansioni
superiori"
Per obiettive esigenze di servizio, il dipendente può'
essere adibito a mansioni immediatamente superiori:
- nel caso di vacanza di posto in organico effettivo, per un periodo non
superiore a tre mesi dal verificarsi della vacanza, salvo la possibilità di
attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre mesi
ulteriori della vacanza stessa;
- nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla
conservazione per tutto il periodo di assenza, tranne quello di ferie.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente
ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il
periodo di espletamento delle medesime.
In deroga all'art. 2103 del Codice Civile, l'esercizio
temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione
definitiva delle stesse.
L'assegnazione alle mansioni superiori è disposta dal
Responsabile del settore presso cui il dipendente presta servizio.
Non costituisce esercizio di mansioni superiori l’attribuzione
di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse.
Art. 44: "Dotazione Organica e Quadro di assegnazione
dell'Organico"
La dotazione organica generale del Comune, consiste
nell'elenco dei posti di ruolo previsti, classificati in base ai sistemi di
inquadramento contrattuale in vigore.
La pianta organica generale è suddivisa unicamente per
qualifiche funzionali e figure professionali.
La dotazione organica e le sue variazioni sono deliberate
dalla Giunta Comunale.
Il responsabile del servizio personale, sulla base delle
indicazioni e del piano annuale delle assunzioni deliberato dalla Giunta
provvede all’espletamento dei concorsi
Art. 45: "Lo schema organizzativo"
Lo schema organizzativo dell’Ente costituisce la
dislocazione delle risorse umane all’interno dei settori e servizi. Individua
responsabili di settore e Responsabili di servizi nominati ai sensi dell’art.
24 Del presente regolamento dal Sindaco su proposta del Direttore generale.
TITOLO VI
SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITA'
Art. 46 – Applicazione delle sanzioni
L’erogazione delle sanzioni disciplinari è regolata dall’art.
24 del C.C. N.L. 06.07.95
TITOLO VII
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
CONCORSI E DELLE SELEZIONI
Art. 47 – Principi
Utilizzando la potestà autoorganizzatoria degli Enti Locali
– l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione alle dipendenze di
questo Comune, viene fissato nel rispetto dei principi dell’art. 36 D. Lgs.
312/93 N. 29.
Per quanto non disciplinato in questa sede si applica la
normativa prevista dal D.P.R. 9.5.94 N. 487 e sue successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 48 - Modalità di accesso
- L’assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene
mediante contratto individuale di lavoro e per:
- Concorso pubblico;
- avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici
circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio
richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell’offerta
di lavoro;
- chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento
formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della
legge 2 aprile 1963, n, 482 e successive modificazioni e integrazioni;
- chiamata diretta nominativa di cui al comma 2 dell’art. 42 del decreto
legislativo 29/1993 (come sostituito dall’art. 19 del D. Lgs. 5246/93).
- Le varie forme di concorso, in relazione ai posti, sono per:
- titoli;
- titoli ed esami;
- esami;
- prova pubblica selettiva;
- selezione mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della
professionalità richiesta.
- I concorsi per esami o per titoli ed esami e le prove selettive
consistono:
- Per la cat. A: in prove selettive se l’assunzione avviene con le
modalità di cui all’art. 16 della L. 28.2.87, n. 56;
- Per la cat. B: in prove selettive se l’assunzione avviene con le
modalità d cui all’art. 16 della L. 28.2.87, n. 56; in una prova pratica
e/o scritta (quesiti a risposta sintetica o test a risposta multipla anche
bilanciati) e in una prova orale, se l’accesso è per concorso pubblico o
interno;
- Per le cat. C e D: in una o più prove scritte ed in una prova orale. Il
bando dovrà definire il numero di prove scritte e/o pratiche e a contenuto
teorico pratico, nonché la tipologia delle prove medesime.
Art. 49 – Percorsi professionali interni
Il presente Regolamento, nei limiti fissati dal C.C.N.L. del
31.3.99, si avvale di strumenti utili a promuovere la qualificazione
professionale maturata all’interno del Comune ed in particolare:
- Concorso interno
- Progressione verticale.
Tali passaggi da una categoria inferiore ad una superiore
sono finanziati dal bilancio comunale
Art. 50 – Progressione orizzontale
All’interno di ciascuna categoria è prevista una
progressione economica che premia l’arricchimento professionale e il
miglioramento della qualità lavorativa di ciascun dipendente, pur nello
svolgimento della medesima attività.
Le progressioni orizzontali, ora descritte, sono finanziate
con il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività di cui all’art. 15 del C.C.N.L. dell’1.4.99.
Art. 51 - Programmazione triennale del fabbisogno del personale
- Sulla base delle scelte di programmazione economico-finanziaria contenute
nel bilancio pluriennale, la Giunta Comunale approva il Piano triennale del
fabbisogno del personale.
- La determinazione del fabbisogno di personale, in quanto derivante da
valutazione degli obiettivi specifici e delle conseguenti necessità
produttive deve avere un momento di riscontro e di verifica annuale in
concomitanza con la elaborazione del Piano Esecutivo di Gestione in quanto è
in tale sede che vengono individuati gli obiettivi concreti da raggiungere e
le esigenze produttive legate alla disponibilità di forza lavoro.
- A tal fine la Giunta elabora ogni anno il Piano annuale delle assunzioni. Il
piano deve contenere, con puntuale riferimento all’ottimale organizzazione
ed efficienza delle strutture interessate, l’indicazione dei posti da
ricoprire mediante concorso o selezione pubblica o mediante concorso interno
facendo ricorso all’esperienza acquisita all’interno dell’Ente e le
progressioni verticali di carriera previste dal nuovo Ordinamento
Professionale degli Enti Locali.
- Il numero dei posti messi a concorso non può eccedere il limite dei posti
disponibili nella dotazione organica all’atto dell’indizione della
procedura concorsuale o selettiva.
52: "Revisione annuale della struttura organizzativa e
degli organici"
Entro l'inizio di ogni anno amministrativo, contestualmente
all'approvazione del bilancio preventivo il Direttore generale prende in esame
l'assetto organizzativo ed il quadro di assegnazione dell'organico effettivo
dell'ente e ne valuta l'adeguatezza in ragione dei programmi
dell'Amministrazione Comunale, delle risorse umane, economiche, dei principi di
corretta gestione ed organizzazione.
In particolare vengono considerati:
- l'assetto organizzativo generale e delle relative posizioni di
responsabilità;
- la distribuzione degli organici tra i diversi settori;
- l'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle risorse umane rispetto ai
compiti da svolgere.
Propone pertanto l’eventuale modifica dell’assetto
organizzativo alla Giunta che emana, conseguentemente le direttive.
Art. 53: "Formazione"
L'Amministrazione Comunale riconosce nella formazione una
funzione fondamentale nelle politiche di gestione delle risorse umane.
A tal fine il Direttore Generale definisce il piano annuale
di formazione sulla base delle indicazioni di fabbisogno formativo emerse dai
settori e servizi, secondo priorità strategiche e sulla base dei criteri
generali concordati con la delegazione trattante di parte sindacale.
Art. 54 - Requisiti generali
- Possono accedere agli impieghi pubblici i soggetti che possiedono i
seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, oppure di appartenenza ad uno dei Paesi della
Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994,
n. 174;
- eventuali limiti di età possono essere decisi per alcuni profili
professionali dalla Giunta Comunale in sede di stesura del piano annuale
delle assunzioni;
- idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire,
facoltativamente accertata dall’Amministrazione per i concorrenti
ulteriormente collocati in graduatoria, fatta salva la tutela dei portatori
di handicap di cui alla legge 5 febbraio 19992, n. 104.
- Non possono in ogni caso accedere all’impiego:
- coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
- coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
- coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
- Per l’ammissione a particolari profili professionali nei bandi di
concorso possono essere prescritti ulteriori requisiti.
- I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
Art. 55 - Indizione del concorso
Il Responsabile del personale, sulla scorta di quanto
stabilito dal Piano annuale delle assunzioni, adottato dalla Giunta Comunale, ha
competenza ad indire il concorso con determinazione.
Con la stessa determina approva il bando, il cui contenuto è
vincolante per l’Amministrazione, per i concorrenti e per la Commissione
Giudicatrice.
Art. 56 - Bandi di concorso
- Il concorso pubblico trova disciplina attuativa nel bando di concorso, da
considerare come lex specialis , ossia come atto col quale si
adottano gli strumenti ritenuti più idonei per la selezione della
professionalità necessaria al posto che l’ente, tramite il concorso,
vuole ricoprire.
Il bando di concorso pubblico deve indicare:
- estremi dell’atto con il quale è indetto il concorso;
- le modalità del concorso;
- il numero dei posti, la categoria e il relativo profilo professionale
nonché il livello retributivo;
- il trattamento economico lordo;
- il numero dei posti eventualmente riservati al personale interno e/o alle
categorie protette previste dalla legge 482/68 o da altre leggi dello Stato
o della Regione;
- i requisiti generali ed eventualmente speciali e i titoli professionali
obbligatoriamente richiesti per l’ammissione all’impiego;
- i requisiti e le condizioni per la partecipazione del personale interno;
- i titoli valutabili ai fini della graduatoria (solo nei concorsi per
titoli ed esami);
- le materie oggetto delle prove scritte ed orali, il contenuto delle prove
pratiche, la votazione minima richiesta per l’ammissione alle prove orali;
- limitatamente ai concorsi per esami e per titoli ed esami, l’avvertenza
che, nel caso in cui i candidati fossero più di 200, essi saranno
sottoposti a una prova selettiva;
- le modalità per la compilazione della domanda di partecipazione e il
contenuto della dichiarazione che i candidati sono tenuti a fare in sede di
istanza con riferimento ai requisiti e ai titoli posseduti nonché ai
carichi penali subiti o pendenti. Al bando deve essere allegato un
fax-simile della domanda;
- i documenti essenziali, o le certificazioni e dichiarazioni sostitutive
degli stessi, da presentare unitamente alla domanda.
- L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- La domanda deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta.
Art. 57 - Modifica e revoca del bando
- A seguito di modifica del piano di assunzione deliberato dalla Giunta, il
Responsabile del Personale può modificare o revocare prima della scadenza,
il concorso già bandito. In caso di modifica e/o integrazione e termine di
scadenza del concorso deve essere prorogato per un tempo pari a quello già
trascorso dal momento di apertura del concorso a quello di pubblicazione
dell’integrazione del bando.
- Il provvedimento va comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda
di partecipazione.
Art. 58 - Domanda di ammissione
- Le domande di ammissione, vanno redatte in carta semplice e devono essere
indirizzate e presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune,
ovvero inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale. Come termine di presentazione vale, nel primo
caso, il timbro dell’ufficio Protocollo il quale rilascerà idonea
ricevuta, mentre nel secondo caso è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
- Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti devono dichiarare:
- l’indicazione del concorso al quale intendono partecipare;
- il cognome, nome e luogo di nascita, nonché la residenza ed eventuale
recapito;
- il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali
in corso. In caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di
condanne penali e/o di procedimenti penali;
- il titolo di studio richiesto, specificando in quale data e presso quale
istituto è stato conseguito e la valutazione riportata, nonché eventuali
altri titoli di studio dei quali il concorrente sia in possesso;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (da tale
dichiarazione sono escluse le donne);
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni;
- il possesso dei singoli requisiti previsti dall’art. 54;
Le domanda deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta
- L’Amministrazione procedente è tenuta all’osservanza delle norme in
materia di semplificazione amministrativa e di autocertificazione con
particolare riferimento alle disposizioni dell’art. 7 del D.P.R. 403 del
20.10.98 in materia di acquisizione diretta di documenti ed esibizione
diretta di documenti.
- Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 6
del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di
particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la
metà dei posti messi a concorso.
- Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da
riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna
categoria di aventi diritto a riserva.
- Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve
ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a
differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto
ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
- riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolate sulle dotazioni organiche dei singoli profili
professionali o categorie nella percentuale del 15% senza computare gli
appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;
- riserve di posti ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, a favore
dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle
tre forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
contrattuale nel limite del 5%, qualora si tratti di concorsi per impiegati
o del 10% nei concorsi per operai, delle vacanze annuali dei posti messi a
concorso.
Art. 59 - Commissioni esaminatrici
- La Commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del
Sindaco ed è composta – ai sensi degli artt. 8 comma 1, lett. d) e 61
comma 1, lett. a) del D. Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni previste dall’art. 9 del D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 nonché dall’art.
22 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 da 3 membri nel modo seguente:
- il Responsabile dell’area competente o Segretario Comunale con funzioni
di presidente;
- da 2 tecnici esperti nelle materie oggetto di concorso, scelti tra
funzionari interni od esterni all’Ente, docenti ed esperti, purchè essi
non siano componenti di organo di direzione politica dell’Amministrazione
interessata, che non ricoprano cariche politiche e non siano rappresentanti
sindacali e designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali o
dalle associazioni professionali. La Commissione Giudicatrice potrà essere
integrata, a discrezione del Sindaco da altri 2 soggetti esperti.
Relativamente ai concorsi afferenti la copertura di posti
apicali la presidenza della commissione spetta al Segretario Generale.
- Il Segretario della commissione e l’eventuale supplente sono designati
dal Presidente e scelti tra i dipendenti dell’Ente o di altra pubblica
amministrazione di qualifica non inferiore:
- alla VII per i concorsi afferenti posti di qualifica pari o superiore alla
VII;
- alla VI per tutti gli altri.
- In caso di impedimento assoluto del Presidente le sue funzioni sono
espletate dal soggetto competente a sostituirlo nella responsabilità del
servizio dell’Ente cui è preposto e, qualora si tratti del Segretario
generale dal Segretario di altro Ente.
- Almeno 1/3 dei posti di componente della Commissione di concorso, salva la
motivata impossibilità, è riservato alle donne per il rispetto delle pari
opportunità di cui alla Legge 10 aprile 1990, n. 125.
- Ai componenti delle Commissioni di Concorso spettano i compensi di cui al
D.P.C.M. 23.3.95. Identico compenso sarà attribuito al dipendente nominato
segretario della Commissione.
- Spettano inoltre agli stessi, il rimborso delle spese di viaggio e di
trasferta nella misura prevista dalle tariffe ACI.
Art. 60 - Funzionamento della commissione
- La prima riunione per l’insediamento della Commissione viene disposta
dal Presidente con avviso scritto indicando giorno, ora e luogo
- La commissione, a pena di nullità, opera con la costante presenza di
tutti i suoi membri.
- quando procede al suo inserimenti;
- nella determinazione dei criteri generali e delle modalità di votazione
degli esami e dei titoli;
- nell’esame e nella valutazione degli stessi;
- nella predisposizione di tre tracce per ciascuna prova scritta;
- nell’espletamento delle prove orali;
- nella formazione della graduatoria di merito.
- Prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il
numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e
lo rende pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Le procedure
concorsuali devono comunque concludersi entro sei mesi dalla data di
effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli,
dalla data della prima convocazione.
- Di norma la commissione perviene all’espressione di un voto unico come
risultato di una discussione collegiale. Qualora non sia possibile giungere
ad una concordanza di opinioni il punteggio massimo attribuibile sarà
diviso in misura uguale per tutti i commissari ed ognuno di essi dovrà,
entro i limiti del punteggio riservatogli, esprimere la propria valutazione.
La somma aritmetica dei voti parziali così attribuiti darà il punteggio da
assegnare. La commissione delibera con voti palesi e non viene ammessa l’astensione,
mentre il commissario dissenziente può far inserire nel verbale i motivi,
pareri o ragioni di dissenso o le irregolarità nello svolgimento del
concorso.
- Di tutte le operazioni di concorso e delle deliberazioni prese dalla
commissione esaminatrice si redige, giorno per giorno, un processo verbale
il quale verrà sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario, nonché
siglato, in ogni sua facciata, dai medesimi componenti.
Art. 61 - Segretario della commissione: funzioni
- Il Segretario della commissione ha funzioni certificatrici. Redige, sotto la
sua responsabilità, i processi verbali, descrivendo tutte le fasi del
concorso. Non partecipa col proprio giudizio ad alcuna delle decisioni della
commissione.
- Egli deve custodire gli atti del concorso ed eseguire le disposizioni
impartite dalla commissione.
Art. 62 - Operazioni della commissione
- I lavori della commissione iniziano dopo la scadenza del termine stabilito
dal bando e si svolgono col seguente ordine:
- verifica della regolarità della propria costituzione: esame istanze di
ricusazione ed accertamento – una volta presa visione dell’elenco dei
partecipanti – dell’inesistenza di incompatibilità;
- esame dei documenti concernenti: indizione del bando, norme del presente
regolamento, pubblicità e diffusione del bando;
- determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli e
delle prove;
- esame delle domande di concorso ai fini della valutazione dei titoli e
delle prove,
- fissazione del termine del procedimento del concorso;
- calendario delle prove d’esame;
- esecuzione delle prove scritte e/o pratiche;
- giudizio sugli elaborati delle suddette prove ed assegnazione del relativo
punteggio. Ammissione alla prova orale;
- svolgimento della prova orale ed assegnazione del relativo punteggio;
- formazione graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso.
Art. 63 - Determinazione dei criteri di valutazione
- La commissione dopo aver adempituo a quanto previsto dall’art. 12, lett,
a) e b) procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e
delle prove. Questa operazione deve prevedere qualsiasi altra operazione, in
particolare l’esame delle domande di ammissione e la relativa valutazione.
- La commissione quindi procede alla determinazione del punteggio riservato ai
titoli (complessivamente per categoria), a ciascuna prova scritta ed a quella
orale, al punteggio minimo per l’ammissione a quest’ultima, al punteggio
complessivo il quale scaturisce dalla somma tra valutazione conseguita nei
titoli e quella riportata nelle prove d’esame.
Art. 64 - Classificazione dei titoli
- I titoli sono suddivisi in tre categorie ed i complessivi punti ad essi
riservati dal precedente articolo, sono così ripartiti:
- titoli di studio e di cultura;
- titoli di servizio,
- titoli vari;
- Sono presi in considerazione solo i titoli risultanti da certificati
redatti a norma di legge ovvero quelli rientranti nei casi ammessi per la
dichiarazione temporaneamente sostitutiva ex art. 3 Legge 15 del 1998.
- Per la copertura di posti di particolari responsabilità ed impegno
professionale è prevista, come quarta categoria, quella attinente il
curriculum professionale.
Art. 65 - Titoli di studio
- I punti disponibili per i titoli di studio sono riparti tenendo conto che
gli stessi si suddividono in due categorie:
- titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso: il quale può
anche non essere oggetto di valutazione, qualunque sia la votazione
riportata, a meno che il bando di concorso non precisi l’obbligo di
allegare lo stesso titolo di studio comprovante i voti conseguiti. In questo
caso il titolo è valutabile in proporzione, qualora il voto sia superiore
al minimo richiesto per il suo conseguimento;
- altri titoli costituiti da:
b1) abilitazioni professionali attinenti alle
funzioni del posto messo a concorso,
b2) corsi di perfezionamento in materia o servizio
attinenti alle funzioni del posto messo a concorso;
b3) qualifiche professionali e specializzazioni
acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato,
attestate con diploma rilasciato dall’ente militare competente solo se
attinenti al posto messo a concorso;
b4) diploma di istruzione di scuola media superiore;
b5) diploma di laurea.
- Nessun punteggio sarà attribuito ai titoli di studio inferiori a quello
richiesto per l’ammissione al concorso.
Art. 66 - Titoli di servizio
- I punti disponibili per i titoli di servizio saranno ripartiti in relazione
alla natura ed alla durata del servizio:
- servizio di ruolo e non di ruolo presso enti locali con funzioni
identiche, analoghe o superiori a quelle del posto messo a concorso. In
pendenza di rapporto di lavoro caratterizzato dai requisiti innanzi
precisati, il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato,
è da considerarsi a tutti gli effetti come trascorso in servizio ai fini
della valutazione dei titoli;
- servizio prestato con mansioni inferiori a quelle del posto messo a
concorso, o presso pubbliche amministrazioni diverse da enti locali, o se è
prestato con orario ridotto, nonché periodi di effettivo servizio militare
di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestato
presso le forze armate o corpi equiparati. In tal caso il punteggio di cui
alla lettera a) è ridotto al 50%
- Qualora non sia possibile identificare le mansioni o la natura del
servizio, viene attribuito sempre il punteggio minimo:
- La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce
l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel
presente articolo circa la valutazione dei periodi di servizio prestato
presso le forze armate o corpi equiparati. Il servizio viene valutato a mesi
(in dodicesimi) purché non inferiore a tre.
Art. 67 - Curriculum professionale
- Qualora il bando di concorso richieda anche il curriculum professionale, in
questa categoria vengono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle
precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente, il livello di
qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.
- La valutazione deve privilegiare gli attestati di profitto rispetto a quelli
di mera frequenza.
Art. 68 - Titoli vari
- La valutazione dei titoli vari riguarda tutti gli altri titoli non
classificabili nelle precedenti categorie, purché abbiano attinenza con il
posto messo a concorso.
- Più precisamente:
- diplomi professionali e patenti speciali;
- pubblicazioni:
- libere professioni
- incarichi professionali conferiti da amministrazioni pubbliche.
- servizio prestato presso privati (solo se di natura tecnico professionale
attinente al posto messo a concorso).
Art. 69 - Classificazione e valutazione delle prove d’esame
- Le prove d'esame saranno svolte, nel calendario previsto dalla commissione e
pubblicato nell'albo pretorio, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle
prove, nel seguente ordine: prove scritte, prove pratiche, prove orali.
- I punti complessivi assegnati alle prove d'esame sono normalmente ripartiti
in misura uguale, per ciascuna di esse.
- Il superamento delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di idoneità di almeno 7/10.
- La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un
punteggio compreso tra quello minimo per ottenere l'idoneità e quello massimo
attribuibile per ciascuna prova.
Art. 70 - Controllo delle domande e dei documenti. Ammissione ed esclusione
- La commissione accerta se le domande sono pervenute nei termini e se
contengono le dichiarazioni richieste. Accerta se la documentazione è
conforme alle norme del bando. Esprime il parere sull'ammissione o
l'esclusione dei concorrenti dichiarando l'ammissibilità o l'esclusione
tramite provvedimento del presidente della commissione.
- L'esclusione ha luogo per le seguenti motivazioni:
- domanda di ammissione pervenuta fuori termine o senza i prescritti
documenti;
- aspirante non risultante in possesso dei prescritti requisiti;
- mancata sottoscrizione della domanda.
- Il provvedimento di ammissione nonche' quello di esclusione, debitamente
motivato, devono essere partecipati con lettera raccomandata con avviso di
ritorno.
- Il presidente può anche ammettere i concorrenti alla rettifica od
integrazione di documenti o domande irregolari, concedendo un determinato
termine che sarà fissato nel relativo provvedimento, pena l'esclusione.
Art. 71 - Durata delle prove
- La durata delle singole prove è demandata alla discrezionalità della
commissione, in relazione all'importanza di ciascuna prova.
- Il termine stabilito deve risultare dal verbale e deve essere comunicato ai
concorrenti nella stessa data della prova, prima del suo inizio.
Art. 72 - Diario delle prove
- Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica non meno di 30 giorni prima dell'inizio delle prove
medesime.
- Le prove del concorso sia scritte che orali, non possono aver luogo nei
giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei
giorni di festività religiose valdesi.
- Le prove orali sono pubbliche e si svolgono in un ambiente di capienza
idoneo a garantire la massima partecipazione del pubblico.
Art. 73 - Prova scritta: modalità di svolgimento
- Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta. la commissione
al completo, predispone una terna di tracce per ciascuna prova scritta,
stabilendo la durata della prova. Le tracce sono segrete e ne e' vietata la
divulgazione. Ciascun testo viene numerato e racchiuso in una busta sigillata
priva di segni di riconoscimento e firmata sui lembi di chiusura dai
componenti della commissione e dal segretario.
- Prima dell'inizio di ciascuna prova, il presidente della commissione,
coadiuvato dai membri, procede al riconoscimento dei candidati mediante
esibizione di un documento di identità personale, ritenuto idoneo alla
Commissione giudicatrice. La commissione può delegare tale operazione a
dipendenti comunali. In ogni caso dovrà essere raccolta la firma di presenza
di ogni concorrente, una volta identificato, su apposito foglio controfirmato
da quanti hanno partecipato all'operazione.
- Ai candidati, che saranno collocati in modo da non poter comunicare tra
loro, sono consegnate altresì due buste di differente grandezza. Nella busta
più piccola è contenuto un cartoncino bianco.
- Il presidente invita uno dei candidati ad estrarre il tema da svolgere,
previa constatazione della integrità delle buste. Legge quindi, ad alta voce,
il testo della prova contenuto nella busta prescelta, nonché i testi
contenuti nelle altre.
- I candidati vengono poi informati sui seguenti punti:
- durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra
di loro o di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della
commissione giudicatrice;
- i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti,
libri o pubblicazioni di qualunque specie. I lavori debbono essere scritti
esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e
la firma di un membro della commissione esaminatrice. I concorrenti possono
consultare i testi di legge posti a loro disposizione;
- concorrenti che contravvengono alle predette disposizioni o comunque
abbiano copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, sono esclusi
dal concorso, anche in sede di valutazione delle prove. Nel caso in cui
risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte,
l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
- Il bando di concorso può prevedere che la prova scritta consista in una
serie di quesiti a risposta sintetica o in appositi tests bilanciati da
risolvere in un tempo predeterminato.
Art. 74 - Prova scritta: adempimento dei concorrenti e della commissione
- Ultimato lo svolgimento della prova scritta, il candidato, senza apporvi
sottoscrizione né altro contrassegno, che ne comporterebbe l'esclusione,
inserisce il foglio o i fogli nella busta più grande. Quindi scrive il
proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo
chiude nella busta piccola. Questa è inserita nella busta grande, che il
candidato chiude e consegna al presidente od a chi ne fa le veci, il quale
appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo
della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma.
- Le buste vengono raccolte in uno o più plichi che sono firmati, come sopra
descritto, dai membri della commissione e dal segretario, il quale custodisce
tutti i plichi.
- I plichi sono aperti esclusivamente alla presenza della commissione
esaminatrice, all'inizio della procedura relativa alla valutazione della prova
e previa verifica dell'integrità dei medesimi plichi.
- Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il
presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che sì procede
all'apertura delle stesse, un numero progressivo che viene ripetuto
sull'elaborato e sulla busta piccola ivi acclusa. Tale numero è riprodotto su
apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni
sui singoli elaborati.
- Al termine della lettura di tutti gli elaborati e dell'attribuzione dei
relativi punteggi, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le
generalità dei candidati. Il numero segnato sulla busta piccola è riportato
sul foglietto inserito nella stessa.
- Va annullata la prova dei concorrenti che non abbiano conservato
l'incognito.
Art. 75 - Prova pratica: modalità di svolgimento
- La prova pratica consiste nella materiale esecuzione di un lavoro o di
un'opera, nella stesura di un progetto tecnico, nella realizzazione di un
determinato lavoro con materiali, mezzi e dati forniti direttamente dalla
commissione giudicatrice e nello svolgimento di determinate operazioni. In
ogni caso può trattarsi di prove pubbliche attitudinali tendenti ad accertare
la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle
attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
- Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo
svolgimento, la commissione stabilisce le modalità ed i contenuti della
prova, che deve essere la stessa per tutti i candidati.
- La commissione, anche per la prova pratica, ove possibile, propone un numero
non inferiore a tre prove. Per quanto applicabili, si osservano le stesse
modalità previste per la prova scritta.
- La commissione mette a disposizione dei concorrenti anche le attrezzature e
gli altri materiali necessari per l’espletamento della prova. Può
autorizzare i concorrenti ad utilizzare tutto o in parte il materiale,
strumenti o mezzi propri.
- Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell’intera commissione previa
identificazione dei concorrenti.
Art. 76 - Prova orale
- L’Ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una
valutazione di idoneità alle prove precedenti.
- Tale idoneità viene stabilita nel bando e comunque comunicata agli
interessati tramite affissione all’albo pretorio del comune, ivi indicando
anche la votazione riportata nelle prove scritte.
- Ove non già stabilito nel diario delle prove, l’avviso per la
presentazione della prova orale va notificato agli interessati almeno 20
giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
- Le prove orali si svolgono in un’aula aperta al pubblico onde garantire
la massima partecipazione del medesimo, il quale verrà allontanato
allorchè si ricada nelle fasi procedurali della "predeterminazione dei
quesiti" e "della valutazione della prova orale" per ogni
singolo candidato.
- Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale di ogni
candidato, la commissione esaminatrice predetermina i quesiti da porre ai
candidati per ciascuna delle materie di esame.
- La valutazione della prova orale viene effettuata non appena ciascun
candidato ha sostenuto la prova medesima. Al termine di ogni seduta dedicata
alla prova orale la commissione forma l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. Detto elenco viene
affisso nella sede degli esami.
Art. 77 - Preferenza a parità
- Salve le precedenze di cui alle vigenti norme, nella formazione della
graduatoria devono essere applicate le norme sulle preferenze. A parità di
merito i titoli di preferenza sono quelli elencati dal comma 4 dell’art. 5
del D.P.R. n. 487 del 1994.
- A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
- dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato
sia coniugato o meno;
- dall’aver prestato lodevole servizio nelle pubbliche amministrazioni;
- dalla minore età.
Art. 78 - Formazione ed approvazione della graduatoria di merito
- La Commissione, al termine delle prove di esame, forma la graduatoria di
merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella
valutazione dei titoli e nelle varie prove d’esame. E’ escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito l’idoneità in ciascuna
delle prove d’esame, peraltro non si dà luogo a dichiarazione di
idoneità al concorso.
- Nella formazione della graduatoria, salve le precedenze di cui alle
vigenti norme, la commissione deve tener conto dei titoli di preferenza di
cui al precedente articolo.
- I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire
all’ufficio personale entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova, i documenti
in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e
precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell’elevazione
del limite massimo di età , già indicata nella domanda, dai quali risulti,
altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
- La graduatoria di merito è approvata con determina del responsabile ed è
immediatamente efficace. Essa viene pubblicata all’albo pretorio comunale
Art. 79 - Termine per l’assunzione del servizio
- Il nominato che no assume servizio, senza giustificato motivo, alla data
stabilita dal relativo invito, si intende rinunciatario al posto.
Art. 80 - Utilizzazione
- Qualora nei trentasei mesi successivi all’approvazione della graduatoria,
si verifichino, per qualsiasi causa, vacanze di posti nei ruoli organici, l’Amministrazione
procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella
graduatoria e dichiarati idonei che per ordine di merito, seguono
immediatamente i vincitori.
- Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente all’approvazione
della graduatoria.
Art. 81 – Progressione verticale e concorso interno
L’amministrazione comunale, in attuazione e nel rispetto
dell’art. 4 del nuovo ordinamento Professionale degli Enti Locali disciplina
le progressioni interne verticali di cui all’art. 51 del presente regolamento.
A tal fine a cadenza annuale, sulla base della programmazione
triennale del fabbisogno di risorse umane approvato con delibera di Giunta
Comunale, la stessa individua tra i posti vacanti o resisi disponibili i posti
da ricoprire con procedura selettiva interna e quelli da ricoprire con procedura
esterna.
Le progressioni verticali sono ammesse per ogni passaggio di
categoria.
A seguito di progressione verticale il dipendente non è
soggetto a periodo di prova.
Qualora, a seguito del nuovo inquadramento, il precedente
trattamento risulti superiore, il dipendente conserva la differenza economica
con l’attribuzione di un assegno ad personam.
Tale differenza potrà essere assorbita nella successiva
progressione economica.
Con deliberazione di Giunta possono essere individuati
profili e figure professionali che, ai sensi dell’art. 6 c. 12 Legge 127/97
risultano avere una professionalità la cui maturazione sia resa possibile
attraverso una qualificazione raggiungibile solo mediante la formazione e l’esperienza
acquisita all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, con
esclusione contestuale delle possibilità di pervenire dall’esterno ad un
identico contenuto di specializzazione ritenuta indispensabile e qualificante
per la copertura del posto.
Art. 82 – Requisiti per il concorso interno
Può accedere al concorso interno ex art. 6 c. 12 L. 127/97,
chi appartenga alla categoria immediatamente inferiore al posto messo a concorso
ed abbia i requisiti indicati dalla delibera di Giunta di cui all’articolo
precedente.
Può prescindersi dai titoli di studio ordinariamente
previsti per l’accesso dall’esterno.
Art. 83 – Modalità di espletamento
Il concorso interno è indetto sulla base della delibera di
Giunta di cui all’art. 81, dal responsabile del personale.
Con lo stesso provvedimento di indizione approva lo schema di
bando di concorso e il fax-simile di domanda di ammissione.
Il bando di concorso contiene tutti gli elementi elencati nel
presente regolamento per i concorsi pubblici ad eccezione di quelli non
compatibili con le procedure del concorso interno.
Le prove d’esame si svolgono con le stesse modalità
previste dal presente regolamento per i concorsi pubblici.
Art. 84 – Requisiti per l’ammissione alla selezione per
la progressione verticale.
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