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COMUNE DI PRESSANA
Provincia di Verona
STATUTO COMUNALE
Allegato: delibera Consiglio Comunale n........ del .............
esecutiva il ...........................................................
pubblicata per giorni 30 consecutivi il ................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Martucci
SOMMARIO
Art. OGGETTO
TITOLO I - I PRINCIPI GENERALI
1 Definizione
2 Finalità
3 Collaborazione
4 Territorio del comune
5 Sede comunale
6 Stemma - gonfalone - fascia tricolore
7 Albo pretorio
8 Tutela dei dati personali
TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DELL’ENTE
9 Organi
10 Consiglio Comunale
11 Competenze ed attribuzioni
12 Diritti dei consiglieri comunali
13 Doveri dei consiglieri comunali
14 Dimissioni dei consiglieri comunali
15 Sessioni
16 Convocazioni
17 Prima convocazione
18 Gruppi consiliari
19 Commissioni consiliari permanenti
20 Commissione consiliare per lo statuto ed i regolamenti
21 Commissioni consiliari speciali
22 Disposizioni generali per le commissioni consiliari
23 Giunta comunale
24 Nomina e prerogative
25 Composizione e presidenza
26 Funzionamento della Giunta
27 Competenze della Giunta
28 Cessazione dalla carica di assessore
29 Decadenza della Giunta - mozione di sfiducia
30 Disposizioni comuni - astensione obbligatoria
31 Elezione del Sindaco
32 Competenze generali (Attribuzioni di amministrazione)
33 Competenze quale Ufficiale di Governo (Attribuzioni di vigilanza)
34 Competenze organizzative (Attribuzioni di organizzazione)
35 Potere di delega
36 Delega ai funzionari
37 Forma della delega
38 Dimissioni del Sindaco
39 Vicesindaco
TITOLO III - PRINCIPI GENERALI SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
40 Criteri generali di organizzazione
41 Struttura organizzativa
42 Distinzione fra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione
43 Segretario comunale - stato giuridico, funzioni, trattamento economico
44 Vicesegretario
45 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
46 Ordinamento degli uffici e dei servizi
47 Organizzazione del personale
48 Stato giuridico e trattamento economico del personale
49 Incarichi esterni
50 Responsabili degli uffici e dei servizi
51 Ufficio del Sindaco - della Giunta e dell’Assessore
TITOLO IV - I SERVIZI
52 Forma di gestione
53 Gestione in economia
54 Aziende speciali
55 Istituzioni
56 Società miste
57 Concessione a terzi
TITOLO V - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA
58 Convenzioni
61 Consorzi
62 Accordi di programma
TITOLO VI -CONTROLLO INTERNO
63 Principi e criteri
64 Revisore del conto
65 Controllo di gestione
TITOLO VII - DIFENSORE CIVICO
66 Istituzione dell’ufficio
67 Nomina - funzione - disciplina
TITOLO VIII - PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA’
68 Demanio e patrimonio
69 Ordinamento finanziario e contabile
70 Revisione economico-finanziaria
TITOLO IX - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
71 Partecipazione dei cittadini
72 Accesso agli atti amministrativi – Diritto di informazione
73 Riunioni ed assemblee
74 Consultazione della popolazione del Comune
75 Istanze e proposte
TITOLO X - REFERENDUM CONSULTIVO
76 Azione referendaria
77 Disciplina del referendum
78 Effetti del referendum consultivo
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI
79 Entrata in vigore
80 Modifiche statutarie
TITOLO I
I principi generali
Art. 1
Definizione
Il Comune di Pressana è Ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Si avvale della sua autonomia nel rispetto della costituzione e dei principi generali dell’ordinamento per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
Art. 2
Finalità
Il Comune esercita le funzioni proprie e le funzioni delegate dalle leggi statali o regionali.
Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità finalizzato a valorizzare la persona secondo i principi dell’unità e solidarietà sociale enunciati nella Costituzione italiana.
La sua azione è ispirata ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione, nonchè di solidarietà.
Ispira la propria azione al perseguimento delle seguenti finalità:
a) l’ordinata e responsabile convivenza civile;
b) la difesa della centralità e della dignità della persona nella famiglia, nel lavoro, nella comunità;
c) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini di qualsiasi provenienza, nazionalità, ceto sociale, credo politico e religioso;
d) la responsabile partecipazione alla gestione del territorio ed alla valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali;
e) il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e consuetudini locali;
f) la promozione ed il sostegno di iniziative tese a realizzare un sistema di sicurezza sociale delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;
g) la promozione ed il sostegno ad ogni iniziativa di carattere culturale, ricreativo e sportivo;
h) l’attuazione delle norme e degli interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio;
i) la promozione delle attività produttive agricole ed artigianali tipiche del nostro territorio;
l) la cooperazione con i Comuni contermini per esercizi di funzioni e servizi propri al fine di una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
m) specifica le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.
Il Comune si propone in particolare di valorizzare e incentivare le autonome forme associative e cooperative, di tutelare e sviluppare le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita, anche attraverso la valorizzazione dell’agricoltura, intesa come strumento di conservazione del territorio stesso. Il Comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, con le altre istituzioni nazionali, alla riduzione dell’inquinamento
Art. 3
Collaborazione
Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione e di coordinazione, complementarità tra le diverse sfere di autonomia.
Il Comune prima di assumere e di disciplinare l’esercizio di funzione di servizi pubblici, valuta l’opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell’omogeneità dell’area interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.
Il Comune ha lo scopo di promuovere forme permanenti di consultazioni con i comuni contermini. A questo fine il Comune di Pressana aderisce all’Unione dei Comuni "Adige-Guà" per la gestione di servizi comuni perseguendo obiettivi di economicità ed efficienza.
Art. 4
Territorio del Comune
La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti entità territoriali, storicamente riconosciute dalla comunità: Pressana, Caselle, Crosare.
Il territorio si estende per kmq. 17, 65 e confina con i Comuni di Cologna Veneta, Roveredo di Guà, Montagnana, Minerbe, Veronella.
Art. 5
Sede comunale
La sede comunale è ubicata a Pressana, che è il capoluogo, in Piazza Garibaldi, 1.
Gli organi del Comune solo in via eccezionale e per particolari circostanze possono essere convocati anche in sedi diverse dalla sede comunale.
La modificazione della denominazione delle borgate e delle entità territoriali del comune può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.
Art. 6
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore
Lo stemma del Comune è rappresentato da uno scudo diviso a metà campo in verticale con a sinistra stivale tra acqua e cielo con tre stelle e a destra una croce con le inquartate superiori rispettivamente iscritte "CO-PR", allegato a tale atto.
Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo quadrangolare di un metro per due di colore blù bordato in oro con al centro lo stemma comunale.
La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo Stemma della Repubblica e dallo Stemma del Comune.
L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale, nel rispetto delle norme regolamentari ed in presenza di un pubblico interesse.
Art. 7
Albo Pretorio
Nella Sede Municipale deve esservi apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, secondo le modalità previste nel regolamento sul procedimento amministrativo.
Art. 8
Tutela dei dati personali
Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31.12.1996, N. 675 e successive modificazioni ed integrazioni ed in applicazione del regolamento comunale che disciplina la materia.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DELL’ENTE
Art. 9
Organi
Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, La Giunta, il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
Il Sindaco è il responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa de Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art. 10
Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di voti sono esercitate dal consigliere che si trova nella miglior posizione seguendo l’ordine della lista dei candidati.
L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono disciplinate dalla legge.
Art. 11
Competenze ed attribuzioni
Il Consiglio Comunale esercita le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.
Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare
Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.
Ispira la propria azione al principio di sussidiarietà e conforma l’azione complessiva dell’ente, ai principi di pubblicità trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
Art. 12
Diritti dei Consiglieri Comunali
Ineriscono al mandato di ciascun Consigliere:
- il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
- la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
- il diritto di ottenere da tutti gli organi e uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni e i documenti necessari per espletare il proprio mandato, fatto salvo quanto il regolamento di accesso ai documenti amministrativi prevede. Possono, sempre nei limiti e forme previste dal regolamento, visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificati dalla legge. Inoltre hanno diritto di ottenere dal Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo.
Per l’esercizio dei loro diritti i Consiglieri comunali possono chiedere l’ausilio del Segretario comunale.
Un regolamento disciplinerà le forme e i modi per l’esercizio di diritti e poteri dei Consiglieri.
Art. 13
Doveri dei Consiglieri Comunali
Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell’intera comunità.
Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
I Consiglieri Comunali hanno di dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.
I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale proposito il Sindaco, a seguito avvenuto accertamento dell’assenza maturata, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 L. 241/90 a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze ed eventuali documenti probatori entro il termine fissato dalla comunicazione, comunque non inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine il Consiglio delibera tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere.
Art. 14
Dimissioni dei Consiglieri Comunali
Le dimissioni del Consigliere, di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 267/00, devono essere indirizzate al Consiglio Comunale e sono assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio Comunale entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, procedendo in ordine dei voti riportati dalla rispettiva lista.
Art. 15
Sessioni
L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie; qualora la situazione lo richieda il Consiglio può essere riunito d’urgenza.
Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerente per l’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio precedente e l’approvazione della Previsione di Bilancio.
Art. 16
Convocazioni
La convocazione è effettuata dal Sindaco con avviso contenente l’elenco degli oggetti da trattarsi, da notificare ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell’adunanza nel caso di sessione ordinaria e almeno tre giorni prima nel caso di sessione straordinaria. Tali giorni devono essere interamente liberi. In caso di riunione d’urgenza gli avvisi devono essere notificati almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza.
La notificazione dell’avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
- mediante il messo comunale o di conciliazione;
- mediante telegramma o raccomandata;
- mediante consegna dell’avviso nelle mani dell’interessato, che sottoscrive per ricevuta.
L’avviso di convocazione deve essere affisso all’Albo pretorio insieme all’ordine del giorno che è redatto dal Sindaco e adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia partecipazione da parte dei cittadini. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti nell’ordine del giorno.
Il Sindaco convoca il Consiglio per iniziativa propria o di un quinto dei Consiglieri; in tale ultima ipotesi, i Consiglieri consegneranno al protocollo generale la richiesta indirizzata al Sindaco contenente l’argomento o gli argomenti che intendono discutere in Consiglio; i suddetti argomenti devono essere di competenza consiliare e la proposta di delibera viene stesa con l’ausilio dei responsabili di settore che devono esprimere i pareri di regolarità tecnica e contabile. Il Sindaco in tal caso riunisce il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta; ove il Sindaco non adempia agli obblighi di convocazione del Consiglio vi provvede il Prefetto, previa diffida. Resta salvo il diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni di cui al precedente art. 12.
Salvo i casi stabiliti dal regolamento le sedute del Consiglio sono pubbliche.
L’adunanza è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicesindaco; nel caso che il vicesindaco sia non consigliere, sia assente o impedito, l’adunanza è presieduta dal Consigliere che nell’ordine ha ottenuto più voti. Gli atti consiliare devono essere a disposizione dei consigliere almeno 48 ore prima della riunione
Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune; per quelle di seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, è necessaria la presenza di almeno quattro Consiglieri.
Le decisioni sono prese a scrutinio palese, salvo che la legge e il regolamento non richiedano lo scrutinio segreto; in tale ipotesi lo scrutinio sarà effettuato da tre scrutatori nominati dal Sindaco.
Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, non computandosi tra essi gli astenuti, salvo che la legge o il regolamento non richiedano maggioranze qualificate.
Qualora si tratti di nomine di competenza del Consiglio vengono nominati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; quando devono essere presenti rappresentanti della minoranza, il regolamento può prescrivere forme di voto limitato. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.
I verbali delle riunioni del Consiglio e le relative deliberazioni sono redatti a cura del Segretario Comunale che li sottoscrive insieme a chi ne ha presieduto l’adunanza.
Art. 17
Prima convocazione
La prima seduta del consiglio comunale viene effettuata, indetta dal Sindaco, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, procede alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vicesindaco, da lui stesso nominato e la proposta degli indirizzi generali di governo per il mandato amministrativo.
Art. 18
Gruppi consiliari
I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale ed al Sindaco.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
I consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno quattro membri.
I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del Comune.
I gruppi consiliari, previa autorizzazione, possono utilizzare il locale della sala civica comunale per le loro riunioni.
Art. 19
Commissioni consiliari permanenti
Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni Consiliari permanenti, temporanee e speciali, per materie determinate con compiti istruttori, consultivi, di indagine, di controllo di studio. Sono composte con criterio proporzionale assicurando comunque al loro interno la presenza, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare e possono essere composte anche da persone che non sono membri del consiglio comunale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
Il funzionamento, la composizione, i poteri, la durata delle commissioni verranno disciplinate con la delibera di istituzione che deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Art. 20
Commissione Consiliare per lo Statuto e i Regolamenti
E’ costituita una Commissione Consiliare permanente per l’aggiornamento ed il riesame dello Statuto e dei Regolamenti comunali, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito a relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco.
Tale Commissione è costituita da 4 Consiglieri Comunali nominati come in articolo precedente, da 4 cittadini nominati nel rispetto delle rappresentanze consiliari nonchè dal Segretario comunale che ne è membro di diritto. La Commissione nomina scegliendolo tra i suoi membri un Presidente.
La Commissione si intende validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Le decisioni sugli atti sottoposti al suo esame sono assunte con la maggioranza dei voti. A parità di voti risulta determinante il voto del Presidente.
Art. 21
Commissioni Consiliari speciali
Il Consiglio Comunale può, in qualsiasi momento, costituire Commissioni speciali temporanee per esperire indagini conoscitive, inchieste e/o per affari particolari.
Per la costituzione delle Commissioni speciali trovano applicazione in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.
Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti dell’oggetto, le procedure d’indagine nonchè il temine entro il quale la Commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
La Commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il temine è già scaduto, di rinnovare l’incarico.
Art. 22
Disposizioni generali per le Commissioni Consiliari
Gli organi e gli uffici del Comune, degli Enti, delle Aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle Commissioni Consiliari, ad esibire loro gli atti e documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.
Art. 23
Giunta Comunale
La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficacia.
Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.
Gli atti della Giunta sono atti amministrativi di indirizzo privi di contenuto gestionale.
Art. 24
Nomina e prerogative
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco.
Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Art. 25
Composizione e presidenza
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di quattro Assessori, compreso il Vicesindaco.
Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nel numero massimo di 2. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovata competenza ed esperienza culturali, tecnico amministrative o professionale tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
Gli Assessori non Consiglieri possono partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed intervenire nella discussione, senza diritto di voto.
Art. 26
Funzionamento della Giunta
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, il quale fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta.
Il Sindaco controlla e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
I verbali delle riunioni della giunta e le relative deliberazioni sono redatti a cura del segretario comunale che li sottoscrive insieme a chi ha presieduto l’adunanza.
Le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
Art. 27
Competenze della Giunta
La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili degli uffici e dei servizi, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e d’impulso nei confronti dello stesso.
Spetta in particolare alla Giunta:
Art. 28
Cessazione dalla carica di Assessore
Le dimissioni da Assessore sono indirizzate, al Sindaco, protocollate e sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
Art. 29
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio (art. 52 decreto legislativo n. 267/00).
La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le 48 ore successive.
La convocazione del consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Qualora la mozione di sfiducia venga approvata, il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello dell’approvazione.
Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
Art. 30
Disposizioni comuni - Astensione obbligatoria
Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al quarto grado civile.
L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
L’astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
Art. 31
Elezione del Sindaco
Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge che disciplina altresì casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica ed è membro del Consiglio comunale.
Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
Rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.
Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite ai Comuni.
Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni.
Al Sindaco, oltre alle competenze di legge sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
Art. 32
Competenze generali (Attribuzioni di amministrazione)
Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
Art. 33
Competenze quale Ufficiale di Governo (Attribuzioni di vigilanza)
Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, nonché riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, informazione e documenti presso le aziende speciali, le istituzioni, le società appartenenti all’ente, tramite i legali rappresentanti delle stesse, informandone il consiglio comunale.
Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o direttore se nominato, le indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.
Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici e servizi svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta. Provvede inoltre:
a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione, nonchè agli adempimenti di legge in materia elettorale;
b) all’emanazione di atti in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza, di sanità e di igiene pubblica, nell’ambito delle competenze di legge e di regolamento;
c) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
d) alla vigilanza su tutto ciò che possa in qualche modo interessare la sicurezza e l’ordine pubblico tenendo costantemente informato il Prefetto.
Il potere di ordinanza inerente a tali materie non è delegabile.
Art. 34
Competenze organizzative (Attribuzioni di organizzazione)
Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
Art. 35
Potere di delega
Il Sindaco con proprio atto può delegare le proprie competenze interne agli Assessori.
Al fine di garantire la coerenza delle decisioni, il meccanismo di delega privilegia il principio del trasferimento di funzioni per competenze complete ed omogenee, quale ad esempio le funzioni di bilancio, si adegua al modello organizzativo di cui l’ente è dotato.
In caso di delega di cui a comma 1, le risorse umane - dirigenti o responsabili degli uffici e dei servizi - rispondono, per quella funzione, all’assessore delegato, che diventa "assessore di riferimento".
Art 36
Delega ai Funzionari
Oltre le funzioni attribuite dalla legge o dallo statuto o dai regolamenti ai Funzionari - Dirigenti - Responsabili di Uffici e Servizi dell’Ente, sia esterni che interni, con contratto di diritto pubblico o privato, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, possono essere delegate tutte le funzioni, competenze e poteri che il Sindaco intenda trasferirgli.
Art. 37
Forma della delega
Le deleghe e le eventuali modificazioni delle stesse devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
Art. 38
Dimissioni del Sindaco
Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate all’ufficio protocollo generale del Comune.
Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e agli altri effetti di cui al terzo comma dell’art. 53 del dlgs n. 267/2000.
Art. 39
Vicesindaco
Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l’assessore che sostituisce nell’esercizio di tutte le funzioni il sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano componente del consiglio comunale.
TITOLO III
PRINCIPI GENERALI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 40
Criteri generali di organizzazione
L’organizzazione degli uffici e del personale risponde ai seguenti criteri guida:
Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità al presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi. Gli uffici ed i servizi operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguandone la propria azione e verificando la rispondenza ai bisogni e all’economicità.
Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge, tutela la libera organizzazione sindacale e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati.
Art. 41
Struttura organizzativa
La struttura organizzativa dell’ente si articola su più livelli ai quali corrispondono le relative posizioni e responsabilità secondo le modalità definite nel regolamento degli uffici e dei servizi.
I servizi si distinguono in:
- servizi di supporto
- servizi operativi
I servizi di supporto sono responsabili del presidio delle esigenze di funzionamento generale e di supporto specialistico a servizio di tutta la struttura.
I servizi operativi sono responsabili del soddisfacimento finale delle esigenze degli utenti.
La relazione fra servizi operativi e di supporto deve essere improntata a criteri di cooperazione e di integrazione, nella logica di cliente esterno/cliente interno, fermo restando la diversità dei ruoli e delle responsabilità organizzative di ciascuna struttura.
Date le piccole dimensioni della struttura è possibile l’affidamento di funzioni di supporto e funzioni operative allo stesso responsabile, fermo restando la diversità di ruolo.
Art. 42
Distinzione fra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione
Gli uffici e i servizi sono organizzati nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, propria degli organi di governo, e la funzione di gestione tecnico-amministrativa, che compete ai Dirigenti o Responsabili degli Uffici e dei Servizi. In caso di dimostrata mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti, possono essere adottate disposizioni regolamentari organizzative attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura gestionale così come previsto dall’art. 53 comma 23 della legge 388/2000.
Il Consiglio svolge le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
La Giunta definisce gli obiettivi, i programmi, le priorità, conformemente agli indirizzi del Consiglio, emana le direttive generali per la realizzazione degli stessi; verifica la rispondenza dei risultati conseguiti dalla gestione. E altresì di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Il Sindaco sovraintende, anche per il tramite dell’Assessore delegato, al funzionamento degli Uffici e all’esecuzione degli atti.
Art. 43
Segretario comunale - Stato giuridico, funzioni, trattamento economico.
Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
Il segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
Il Consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.
Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartire dal Sindaco, resta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta, con funzione consultive, referenti e di assistenza e ne redige i verbali che sottoscrive assieme al Sindaco.
Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al Sindaco, agli assessori e consiglieri.
Il segretario comunale sovrintende alle funzioni dei responsabile dei servizi e ne coordina l’attività.
Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 108, commi 1 e 3 del dlgs n. 267/2000.
Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art. 108 comma 1 del dlgs n. 267/2000. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.
Art. 44
Vicesegretario
Il Sindaco può nominare un vicesegretario individuandolo in uno dei funzionari apicali del comune.
Il vicesegretario collabora con il segretario comunale e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza.
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE
Art. 45
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 46
Ordinamento degli uffici e dei servizi
Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazione durante il periodo di vigenza.
Art. 47
Organizzazione del personale
Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti locali.
Art. 48
Stato giuridico e trattamento economico del personale
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 49
Incarichi esterni
La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al temine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’articolo 169 del decreto legislativo 267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 50
Responsabili degli uffici e dei servizi
Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano, in rappresentanza dell’ente, i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
Provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono le seguenti funzioni:
Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplinerà puntualmente ulteriori funzioni e compiti dei Responsabili degli uffici e servizi.
Art. 51
Ufficio del Sindaco - della Giunta e dell’Assessore
La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
TITOLO IV
I SERVIZI
Art. 52
Forma di gestione
Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
Art. 53
Gestione in economia
L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
Art. 54
Aziende speciali
Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
Sono organi dell’azienda il Consiglio di Amministrazione, il presidente e il Direttore:
a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell’azienda può prevedere condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, aziende, istituzioni e società nonchè coloro che sono in lite con l’azienda nonchè i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.
Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
L’ordinamento dell’Azienda Speciale è disciplinato dallo Statuto e approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento.
L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Lo Statuto dell’Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
Art. 55
Istituzioni
Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito con l’atto istitutivo, dal Consiglio comunale.
Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 55 per le Aziende Speciali.
Il Direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità, è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.
L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra i costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 56
Società miste
Per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica e imprenditoriale comportante attività di carattere prevalentemente industriale e commerciale, il Comune può avvalersi di società con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
Negli statuti delle società devono essere previste le forme di accordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.
Art. 57
Concessione a terzi
Qualora ricorrono condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.
TITOLO V
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 58
Convenzioni
Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, con la Provincia, con altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici o di pubblico interesse. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni e le cooperative che operano nei settori sociale e sanitario, dell’ambiente della cultura, dello sport in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
il Consiglio comunale, ai fini sopra indicati, può stabilire che le associazioni senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l’eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell’Associazionismo tenuto presso la segreteria comunale. La deliberazione che istituisce l’Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.
Ciascuna associazione registrata, ha diritto per il tramite del rappresentante legale ad accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione ed a essere consultata in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.
Art. 59
Contributi alle associazioni
Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.
Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributo in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
Le modalità di erogazione dei contributi è stabilita in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l’impiego.
Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale.
Art. 60
Volontariato
Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.
Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.
Art. 61
Consorzi
I Comuni e le Provincie, per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio di funzioni, possono costituire un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende speciali ove compatibili.
Il Consorzio è disciplinato dalla Legge.
Art. 62
Accordi di programma
Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.